La legge di conversione rimedia al vuoto normativo del decreto 179/2012 che aveva di fatto abolito i 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza
Venerdi 28 Dicembre 2012 |
Il decreto n. 179/2012 è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17/12/2012, pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012.
Per quanto riguarda il problema, sollevato da più parti, circa il venir meno dei 15 giorni di copertura successivi alla scadenza, fatto consequenziale all'abolizione del rinnovo automatico delle polizze assicurative RCA, la legge di conversione ha rimediato in extremis, a legislatura ormai conclusa, andando a modificare ed integrare l'art. 22 del citato decreto.
Si legge infatti nella legge di conversione:
All' articolo 22 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"»
Tutto come prima quindi per quanto riguarda i 15 giorni dopo la scadenza ma attenzione comunque al rinnovo della polizza che dal primo gennaio 2013 deve essere sempre confermato esplicitamente dal cliente.
In assenza di tale modifica al testo del decreto, il precedente dettato normativo (leggi il testo originario del decreto) avrebbe di fatto annullato la 'tolleranza' dei 15 giorni creando non pochi disagi per i clienti abituati da sempre alla vecchia modalità di rinnovo.
Dal canto loro le compagnie di assicurazione sono tenute ad avvisare il titolare della polizza almeno trenta giorni prima della scadenza naturale.
Leggi l'articolo 22 modificato.