Comincia male il nuovo anno per la giustizia italiana con ulteriori aumenti del contributo unificato.
La scure degli aumenti si è abbattuta questa volta sui processi amministrativi con rincari generalizzati, soprattutto per quanto concerne le impugnazioni, ma il dato più preoccupante è l'introduzione di sanzioni in caso di inammissibilità e improcedibilità dei procedimenti nel rito civile in generale, compreso quello amministrativo.
Gli aumenti in questione sono stati introdotti dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2012; il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.
In sintesi le novità:
1) Chi ha proposto un’impugnazione, anche in via incidentale, dichiarata infondata, inammissibile o improcedibile dovrà versare un’ ulteriore somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per l’impugnazione stessa.
2) Il contributo unificato per i riti abbreviati di cui al Titolo V, Libro IV del Codice del Processo Amministrativo (Artt. 119-125 DLGS n. 104 del 2 luglio 2010) passa da € 1500 a € 1800, con un aumento del 20%.
3) Per i provvedimenti relativi ad appalti e lavori pubblici e per quelli delle Autorità indipendenti il contributo è determinato per scaglioni in base al valore della causa (prima erano 4.000 euro fissi):
2.000 euro per cause di valore inferiore a € 200.000.
4.000 euro per cause di valore compreso tra 200.000 ed 1 milione di euro.
6.000 euro per cause di valore superiore ad 1 milione di euro.
(non è difficile indovinare in quale fascia economica si colloca il maggior numero di cause in materia di appalti…).
4) Per i giudizi di impugnazione di cui al comma 6-bis dell’ articolo 13 del DPR 115/2002 il contributo è aumentato del 50% (analogamente a quanto già previsto nel processo civile dalla precedente legge di stabilità).
Esempio 1: impugnare un giudizio su un ricorso inerente l’accesso agli atti ed il silenzio dell'amministrazione (artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010) costerà 450 euro anziché 300.
Esempio 2: impugnare un giudizio in materia di lavori pubblici per una causa di valore compreso tra 200.000 euro ed un milione di euro costerà 6.000 euro anziché 4.000. L'impugnazione di un giudizio per una causa di valore superiore al milione costerà 9.000 euro anziché 4.000.
5) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed in tutti i casi non previsti da specifiche disposizioni il contributo unificato passa da € 600 a € 650.
Si assiste ancora una volta ad un progressivo ed inarrestabile aggravio dei costi per cittadini e imprese che intendono far valere i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione, in un contesto economico dove i soggetti da tutelare sono ben altri.
Così facendo la P.A. scoraggia a priori qualunque iniziativa contenziosa da parte del cittadino aggiudicandosi in pratica la vittoria “a tavolino”.
Ma è così che, gradualmente, in una spirale che non sembra avere fine, il diritto di azione, peraltro tutelato dalla nostra Costituzione, viene fortemente compromesso, o quanto meno limitato ai pochi che ancora “possono permetterselo”.
NOTA: gli aggiornamenti della legge di stabilità sono stati inseriti nella pagina del calcolo del contributo unificato e nelle tavole sinottiche.
Tutti gli aumenti del contributo unificato.
Riportiamo di seguito un estratto dei commi della legge di stabilità che riguardano le suddette modifiche:
Art. 1, comma 17 L. 228/2012 (impugnazione).
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
NOTA. Il comma 18 dell’art. 1 della Legge di stabilità ha stabilito che “Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 1, comma 25 L. 228/2012. (modifiche all’ art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98)
All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:
«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»
…omissis…
Leggi il testo completo dell’ articolo 37 modificato dalla legge di stabilità.
Art. 1, comma 27 L. 228/2012.
Il contributo di cui all' articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
NOTA: La Legge di stabilità ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a) (modifiche all’art. 37 ndr), e 27 (giudizi di impugnazione ndr) si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".