I diritti del consumatore nelle vendite on line.

I diritti del consumatore nelle vendite on line.

Quali diritti ha il consumatore nella vendita on line ed in particolare con riferimento al ripristino del bene viziato?

La Sentenza C-52/18 appare particolarmente utile in un contesto socio-economico come quello attuale ove l’acquisto on line rappresenta uno dei maggiori strumenti utilizzati dal consumatore. L’inquadramento normativo è costituito dalla DIRETTIVA 1999/44/CE che disciplina i diritti dei consumatori.

Lunedi 29 Luglio 2019

Si analizzeranno alcune delle questioni affrontate nella Sentenza de qua.

LA PRIMA - il luogo ove il consumatore deve mettere a disposizione il bene viziato per effettuare il ripristino

La direttiva citata all’art. 3 afferma che "il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6".

Occorre secondo il giudice del rinvio, comprendere se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 "debba essere interpretato nel senso che il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità ai sensi di tale disposizione, è sempre il luogo in cui si trova tale bene o, in caso negativo, sempre il luogo in cui si trova la sede dell’attività del venditore o, in caso negativo, quali criteri discendano dalla disposizione in parola al fine di determinare il suddetto luogo".

Secondo la Corte di Giustizia l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione.

Tale luogo "deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore", tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

LA SECONDA - Il ripristino senza spese

Il giudice del rinvio pone la questione interpretativa del ripristino del bene "senza spese". In particolare, occorre comprendere se il ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza include l’obbligo, a carico del venditore, di anticipare le spese di trasporto di tale bene, ai fini del ripristino della sua conformità, verso la sede dell’attività del venditore.

La Corte di Giustizia anche per questo aspetto è molto chiara ed evidenzia che, in via preliminare l’espressione «senza spese» si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.

Successivamente, richiamando anche il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte stessa evidenzia che, l’obbligo di gratuità del ripristino della conformità di un bene, che costituisce uno dei pilastri fondamentali del Legislatore dell’Unione Europea, sancito nella direttiva 1999/44, ha una funzione precisa che è quella tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbero in qualche modo dissuaderlo da esercitare i suoi diritti ( cita alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti Sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C-404/06, EU:C:2008:231, punti 33 e 34) .

Tutto ciò premesso, la Corte di Giustizia rileva che  l’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza non include l’obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini di tale ripristino della conformità, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.

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