Circolazione stradale: incapacita' a deporre del testimone gia' risarcito

Circolazione stradale: incapacita' a deporre del testimone gia' risarcito
Martedi 30 Luglio 2019

Con l'ordinanza n. 19121 del 17/07/2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di incapacità a deporre del testimone che sia già stato risarcito quale danneggiato nel medesimo sinistro stradale, oggetto della causa in cui è stato chiamato come teste.

Il caso: R.M. conveniva dinanzi al Giudice di pace una Compagnia di Assicurazioni, nella sua veste di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, la responsabilità del quale andava ascritta al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto perché allontanatosi dopo il fatto: egli, invadendo l'opposta corsia di marcia, aveva investito frontalmente il mezzo condotto dall'attrice.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda; la sentenza veniva appellata in via principale da R.M., in quanto il giudice di prime cure non le aveva riconosciuto il risarcimento per danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per procacciarsi l'assistenza legale nella fase delle trattative stragiudiziali, ed in via incidentale dalla assicurazione, la quale doleva dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Il Tribunale accoglieva l'appello incidentale e rigettava quello principale; per il giudice di appello l'unica testimone escussa, sorella dell'attrice e trasportata sul veicolo da questa condotto al momento del fatto, poiché era rimasta danneggiata dal sinistro, era incapace a deporre ex articolo 246 c.p.c., a nulla rilevando che fosse stata già risarcita.

R.M. ricorre in Cassazione, rilevando, tra i vari motivi, che:

  • l'art. 141 cod. ass. attribuisce al terzo trasposrato il diritto ad essere risarcito dall'assicuratore del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro;

  • quindi il trasportato, per definizione, non potrebbe mai essere titolare di un interesse "concreto ed attuale" a vedere accolta la domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, dal momento che non ha l'obbligo né la necessità di dimostrare la responsabilità del vettore.

    Per gli Ermellini il motivo è infondato e, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisano quanto segue:

    a) è pacifico che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile;

    b) infatti la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone;

    c) peraltro, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia;

    d) la circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale sia una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio:

  • posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art. 2054 c.c. o 141 cod. ass..

  • anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva.

Allegato:

Cassazine civile ordinanza n.19121/2019

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