L'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa deve essere adottata e notificata all'interessato entro cinque anni dalla violazione - Giudice di Pace di Palermo sentenza 2596/2019
La notificazione di una ordinanza - ingiunzione prefettizia eseguita oltre il quinquennio dalla violazione di norme del codice della strada (nella specie: guida senza patente) risulta perenta.
Il termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla legge sulla depenalizzaizone (art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689) decorre, in mancanza di contestazione immediata, dalla data dell'accertamento della violazione.
Nella fattispecie alla cognizione del GDP di Palermo, la contestazione immediata dell'illecito (amministrativo), per fatto accaduto nell'anno 2011 non era occorsa e stante la valenza penale del fatto l'Organo accertatore aveva proceduto a trasmettere gli atti all'AGO.
Quindi, depenalizzato il fatto nell'anno 2016 (decreto legislativo n. 8/2016) la Prefettura emetteva ordinanza ingiunzione, con valore di contestazione dell'illecito oramai divenuto amministrativo, successivamente notificata decorso oramai il termine di 5 anni.
Il GDP peraltro accogliendo la contestazione sul punto mossa dal ricorrente, ha anche rilevato l'intercorsa decadenza dal termine di 90 giorni per il perfezionamento del provvedimento amministrativo previsto anche qui dalla legge sulla depenalizzazione.
in conclusione, in accoglimento dei motivi di opposizione, si annulla l'ordinanza ingiunzione, stabilita in misura ridotta in € 2500,00, con statuizione anche sulle spese del procedimento.