Scheda di sintesi della soluzione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012.
Sabato 3 Dicembre 2016 |
I Soggetti in situazione di sovraindebitamento irreversibile e incapacità ad assolvere le proprie obbligazioni, secondo la legge 3/2012 possono accedere alle seguenti procedure, con obbligo di assistenza OCC (Organismo Composizione Crisi):
Regole generali:
Soggetti passivi:
Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa)
Regole particolari:
Prescinde dall'accordo con i creditori e viene valutato dal Tribunale secondo convenienza e meritevolezza
Prevede Totale o Parziale (se valore di mercato del bene, attestato da OCC è minore del debito garantito) soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
NB: il debitore può offrire il valore della prima casa ottenibile a mezzo asta anche se < debito ipotecario, senza perderne la proprietà → decide il Giudice
Non sospende automaticamente le azioni esecutive in corso e future
Per la sospensione azioni occorre parere favorevole OCC e autorizzazione Giudice
Procedura/Organi:
1. Il debitore presenta Istanza di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti,oppurepresenta istanza diretta a OCC con proposta del pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale
2. Tribunale/Giudice Delegato:
nomina OCC Omologa/Rigetta piano sulla base relazione OCC
3. OCC (Ente pubblico preordinato all’assistenza del debitore) nominato dal Tribunale per la gestione della pratica): Deposita Relazione in Trib. con parere positivo o negativo sulla proposta del debitore; Dà notizia entro 3 gg a Esattore e Uffici fiscali; conferisce (al proprio interno) gli incarichi di: GESTORE DELLA CRISI; LIQUIDATORE
4. Liquidatore (potrebbe essere lo stesso OCC): Relaziona su: cause indebitamento; diligenza debitore; ragioni incapacità ad adempiere; solvibilità debitori nei 5 anni precedenti; pendenze atti; attendibilità proposta; documentazione prodotta
Sanzioni al debitore: Il debitore che ponga in essere frodi e /o atti illeciti tesi a “manipolare” la procedura rischia la Reclusione minima di 6 mesi e multa
Costi: Contributo unificato e marche: € 125 Professionista (non obbligatorio) che assiste il il debitore: secondo accordi personali OCC: 40% tariffa del Curatore fallimentare, Liquidatore: tariffa vendite giudiziarie
Durata della procedura: Indeterminata; Sono possibili (constatate in sentenze di Tribunali) dilazioni di pagamento fino a 30 anni e prima casa salva Esdebitazione del debitore: E' possibile pagando i debiti almeno in parte (secondo valutazione del Giudice)
Filo logico della procedura: Rimettere in piedi il consumatore, consentendogli di poter riprendere a spendere, per il bene dell'economia.
Soggetti passivi: Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa) Imprese non fallibili (ultimi 3 anni con Attivo < 300000 € e ricavi lordi < € 200000; monte debiti < 500000 €) Altri soggetti non fallibili: ASD; Agricoltori; Professionisti
Regole particolari:
Richiede il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti complessivi
Totale o Parziale (valore di mercato attestato da OCC) soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
Immediatamente partono gli effetti protettivi per il debitore con la sola presentazione istanza di nomina OCC
Procedura/Organi:
1. Il debitore presenta Istanza di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti, oppure presenta istanza diretta a OCC con proposta del pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale
2. Tribunale/Giudice Delegato: Dispone la votazione del piano da parte dei creditori chirografari che rappresentano il 60% dei crediti complessivi
3. OCC (come Piano del Consumatore);
4. Liquidatore (come Piano del Consumatore);
Durata procedura: indeterminata
Esdebitazione (come Piano del Consumatore);
Sanzioni (come Piano del Consumatore);
Filo logico (come Piano del Consumatore);
Soggetti passivi:
Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa)Imprese non fallibili (ultimi 3 anni con Attivo < 300000 € e ricavi lordi < € 200000; monte debiti < 500000 €)Altri soggetti non fallibili: ASD; Agricoltori; Professionisti
Regole particolari:
E' la procedura prevista prevista nel caso in cui il piano o l'accordo proposto non siano accettabili o fattibili
Procedura/Organi:
1. Il debitore presenta Istanza di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti, oppure presenta istanza diretta a OCC con proposta del pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale
2. Tribunale/Giudice Delegato: Dispone la liquidazione intero patrimonio
3. OCC (come Piano del Consumatore);
4. Liquidatore (come Piano del Consumatore);
Durata procedura: indeterminata
Esdebitazione (come Piano del Consumatore);
Sanzioni (come Piano del Consumatore);
Filo logico (come Piano del Consumatore);
A cura del Dott. Giuseppe Berselli, Commercialista / Fiscalista.
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