Composizione crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Dott. Giuseppe Berselli.
Composizione crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Scheda di sintesi della soluzione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012.

Sabato 3 Dicembre 2016

I Soggetti in situazione di sovraindebitamento irreversibile e incapacità ad assolvere le proprie obbligazioni, secondo la legge 3/2012 possono accedere alle seguenti procedure, con obbligo di assistenza OCC (Organismo Composizione Crisi):

Regole generali:

  • Eguale trattamento ai creditori che si trovano nella stessa condizione
  • Pagamento integrale dei crediti impignorabili
  • Pagamento integrale (ma dilazionabile) di  IVA, ritenute Fiscali, tributi UE    
  • Al creditore istante spetta il privilegio per spese di giustizia

1) PIANO DEL CONSUMATORE art. 12 bis

Soggetti passivi:

Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa)

Regole particolari:

Prescinde dall'accordo con i creditori e  viene valutato dal Tribunale secondo convenienza e meritevolezza

Prevede Totale o Parziale (se valore di mercato del bene, attestato da OCC è minore del debito garantito) soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca

NB: il debitore può offrire il valore della prima casa ottenibile a mezzo asta  anche se < debito ipotecario,  senza perderne la proprietà → decide il Giudice

Non sospende automaticamente le azioni esecutive in corso e future

Per la sospensione azioni occorre parere favorevole OCC e autorizzazione Giudice

Procedura/Organi:

1.  Il debitore presenta  Istanza  di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti,oppurepresenta istanza diretta a OCC con proposta del  pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale

2. Tribunale/Giudice Delegato:

nomina OCC Omologa/Rigetta piano sulla base relazione OCC      

3. OCC (Ente pubblico preordinato all’assistenza del debitore)  nominato dal Tribunale  per la gestione della pratica): Deposita  Relazione in Trib. con parere positivo o negativo sulla proposta del debitore; Dà notizia entro 3 gg a Esattore e Uffici fiscali; conferisce (al proprio interno) gli incarichi di: GESTORE DELLA CRISI; LIQUIDATORE

4. Liquidatore (potrebbe essere lo stesso OCC): Relaziona su: cause indebitamento; diligenza debitore; ragioni incapacità ad adempiere; solvibilità debitori nei 5 anni precedenti; pendenze atti; attendibilità proposta; documentazione prodotta

Sanzioni al debitore: Il debitore che ponga in essere  frodi e /o atti illeciti tesi a “manipolare” la procedura rischia la Reclusione minima di 6 mesi e multa

Costi: Contributo unificato e marche: € 125 Professionista (non obbligatorio) che assiste il il debitore: secondo accordi personali OCC: 40% tariffa del Curatore fallimentare, Liquidatore: tariffa vendite giudiziarie

Durata della procedura: Indeterminata; Sono possibili (constatate in sentenze di Tribunali) dilazioni di pagamento fino a 30 anni e prima casa salva Esdebitazione del debitore: E' possibile pagando i debiti almeno in parte (secondo valutazione del Giudice)

Filo logico della procedura: Rimettere in piedi il consumatore, consentendogli di poter riprendere a spendere, per il bene dell'economia.

2) ACCORDI DI RISANAMENTO art. 12

Soggetti passivi: Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa) Imprese non fallibili (ultimi 3 anni con Attivo < 300000 € e ricavi lordi < € 200000; monte debiti < 500000 €) Altri soggetti non fallibili: ASD; Agricoltori; Professionisti

Regole particolari: 

Richiede il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti complessivi

Totale o Parziale (valore di mercato attestato da OCC) soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca

Immediatamente partono gli effetti protettivi per il debitore con la sola presentazione istanza di nomina OCC

Procedura/Organi:

1.  Il debitore presenta  Istanza  di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti, oppure presenta istanza diretta a OCC con proposta del  pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale

2. Tribunale/Giudice Delegato: Dispone la votazione del piano da parte dei creditori chirografari che rappresentano il 60% dei crediti complessivi

3. OCC (come Piano del Consumatore);  

4. Liquidatore (come Piano del Consumatore);

Durata procedura: indeterminata

Esdebitazione (come Piano del Consumatore);

Sanzioni (come Piano del Consumatore);

Filo logico (come Piano del Consumatore);

3) LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DEL DEBITORE art. 14 ter

Soggetti passivi:

Consumatori (per debiti estranei all'attività d'impresa)Imprese non fallibili (ultimi 3 anni con Attivo < 300000 € e ricavi lordi < € 200000; monte debiti < 500000 €)Altri soggetti non fallibili: ASD; Agricoltori; Professionisti

Regole particolari:

E'  la procedura prevista prevista nel caso in cui il piano o l'accordo proposto non siano accettabili o fattibili

Procedura/Organi:

1.  Il debitore presenta  Istanza  di nomina OCC al Tribunale di residenza, anche senza assistenza di professionisti, oppure presenta istanza diretta a OCC con proposta del  pagamento dei debiti sulla base delle attuali e reali capacità economiche; ricostruzione dettagliata e puntuale della situazione economica e patrimoniale

2. Tribunale/Giudice Delegato: Dispone la liquidazione intero patrimonio

3. OCC (come Piano del Consumatore);

4. Liquidatore (come Piano del Consumatore);

Durata procedura: indeterminata

Esdebitazione (come Piano del Consumatore);

Sanzioni (come Piano del Consumatore);

Filo logico (come Piano del Consumatore);

A cura del Dott. Giuseppe Berselli, Commercialista / Fiscalista.


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