Il termine “stalking” deriva dall’inglese “stalk”, termine utilizzato nella caccia, traducibile con “fare la posta, braccare, pedinare”. Ma per comprendere a fondo il significato di stalking, è utile andare oltre la semplice definizione.
| Mercoledi 14 Ottobre 2026 |
Non si tratta di un singolo gesto inopportuno, ma di un insieme di comportamenti persecutori, ripetuti e intrusivi, che erodono lentamente la libertà e la serenità di una persona.
Chi subisce stalking si sente costantemente osservato, privato della propria privacy e sicurezza.
Si tratta di una forma di violenza che non si esaurisce in un momento, ma si insinua nella vita quotidiana, generando un profondo stato di angoscia.
Per dare un'idea della portata del fenomeno, basti pensare che nel Regno Unito si stima che circa 2,5 milioni di persone subiscano stalking ogni anno (Fonte Office for National Statistics,2019).
Inoltre, le Vittime di stalking subiscono conseguenze psicologiche ed emotive profonde come ansia, depressione, disturbi del sonno, attacchi di panico e isolamento, oltre a sintomi fisici come disturbi alimentari o aumento del consumo di sigarette e alcol e può portare a un costante stato di allerta e a un senso di impotenza, logorando l'autostima e la fiducia nella vita.
In questi giorni, tuttavia, a fronte di tali comportamenti vessatori si registrano due importanti sentenze che chiariscono meglio la portata del provvedimento di tutela delle Vittime di violenza di genere che risale al 2019 con la Legge del c.d. Codice Rosso.
In primo luogo va esaminata quella della Consulta che, con la sentenza 26 settembre 2026 n. 154, ha stabilito il principio che“non è irragionevole escludere gli atti persecutori dal novero dei reati per i quali nei casi di assenza della remissione della querela, è possibile l’estinzione”.
Per tale ragione la Corte ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale ordinario di Reggio Emilia in relazione all’articolo 162-ter, quarto comma, CP che disciplina la “Estinzione del reato per condotte riparatorie”, sollevate in relazione all’articolo 3 della Costituzione.
Il GIP Emiliano, con Ordinanza del 12 dicembre 2025, aveva sollevato .la eccezione di legittimità costituzionale della norma regolatrice della materia, siccome in contrasto con la norma costituzionale citata, in relazione al giudizio abbreviato nei confronti di un imputato per il reato di stalking, di cui all'art. 612-bis, secondo comma, CP, siccome autore di condotte moleste che hanno indotto la persona offesa a sporgere una querela.
A seguito dell’accaduto, il reo era divenuto destinatario di una misura cautelare con la quale era stato prescritto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla Vittima del reato oltre al divieto di ogni comunicazione, come prevede la Legge istitutiva, innanzi richiamata.
Nel corso del giudizio, la difesa dell'imputato offriva alla persona offesa la somma di € 10.000 a titolo di integrale risarcimento del danno e chiedeva che il reato contestato fosse dichiarato estinto in forza dell’art. 162-ter CP in virtù delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato e, nel contempo ne eccepiva, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale, per l’asserita violazione dell'art.3 Cost. per disparità di trattamento, in quanto la norma ritenuta illegittima esclude l'estinzione del reato per condotte riparatorie per il reato di Stalking cui all'art. 612-bis CP.
Il difensore della persona offesa, pur accettando la somma offerta, contestava la congruità del risarcimento, negava la remissione della querela e si opponeva all'evocato effetto estintivo del reato a seguito dell’avvenuto risarcimento del danno.
Nella decisione assunta, la Corte ha ritenuto, invece, che, per il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale, “non è irragionevole la scelta legislativa di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello stalker possa estinguere il reato posto che si tratta, di un reato grave che cagiona alla Vittima uno stato di paura, di ansia, di timore per l’incolumità propria o dei propri cari, o un mutamento delle sue abitudini di vita”, come afferma la Dottrina prevalente sulle conseguenze del reato, anche psicologiche per la malcapitata Vittima, innanzi ricordata.
La Corte ha osservato, inoltre, che “la tutela contro gli atti persecutori è coerente con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), che impegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per penalizzare il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità”.
Pertanto, secondo la Consulta, non è irragionevole la scelta operata dal Legislatore di escludere gli atti persecutori di Stalking dal novero dei reati per i quali è possibile l’estinzione mediante condotte riparatorie ed, in conseguenza, ha dichiarato non fondata l’eccezione sollevata dal GIP Emiliano.
Su un piano diverso, ma complementare alla decisione della Consulta, si colloca la decisione sullo stesso tema assunta dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 34300/2026,che ha affermato che “il trattamento sanzionatorio introdotta dal c.d. Codice Rosso, può essere applicato allo Stalker anche se l’ultima condotta illecita è avvenuta dopo l’8 Agosto 2019 poiché tale applicazione non viola il principio del favor rei, attesa la rilevanza data alla condotta proseguita dopo l’entrata in vigore della legge 69/2019, in quanto il reato è abituale e si consuma solo con l’ultimo atto persecutorio poiché, in tali casi, non si tratta di disapplicare, siccome, ritenuto “illegittimo” il principio penale cardine del c.d. “favor rei”, derivante dalla successione di norme penali, che impone l’applicazione della Legge più favorevole al reo”.
Nel ricorso alla Corte, l’imputato lamentava l’avvenuta applicazione al caso della Legge regolatrice che sanziona i reati di Violenza di genere che riguardano la libertà personale e l’integrità fisica della Vittima, attraverso un percorso di trattazione di urgenza della notizia di reato, protezione della vittima e l’obbligo per il condannato di seguire un percorso riabilitativo con esito positivo.
Secondo il prevenuto, nel caso in esame, non era stata accertato dai Giudici che la condotta sanzionata era avvenuta solo successivamente all’8 agosto 2019,data di entrata in vigore del nuovo regime sanzio natorio e riabilitativo, e, pertanto, la decisione assunta dal Giudice di merito costituiva, di fatto, una illegittima applicazione retroattiva della nuova Legge al proprio caso.
Decidendo la questione la Suprema Corte ha rigettato lo specifico motivo in quanto sollevato dall’imputato per la prima volta in sede di legittimità e non in appello e divenuto così “cosa giudicata” sul punto controverso e, come tale, non suscettibile di un esame in Cassazione.
Nondimeno, prescindendo dalla vicenda specifica, il punto centrale della decisione è stato quello che, anche se solo uno degli atti persecutori sia stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge 19 Luglio 2019 n.69 l’intera condotta illecita posta in essere ricade “sub iudice .
Pertanto, ai fini dell’accertamento da parte del Giudice di merito della sussistenza degli atti persecutori avvenuti dopo il 9 agosto 2019, trova comunque applicazione la nuova norma introdotta proprio sul reato di Stalking, ora sanzionato dall’art.612 bis del CP, che ha modificato “in peius” la cornice edittale e la disciplina della sospensione condizionale.
Infatti, come già affermato dalla stessa Corte con una decisione che la stessa ha inteso ribadire con la nuova sentenza, “il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l’ultima condotta attuata dall’agente, sicché le modifiche apportate al regime sanzionatorio aggravandolo, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità”, con buona pace delle Vittime che si sentivano escluse dalla norma introdotta.
Sul piano dell’applicazione della Giustizia Riparativa al grave reato di Stalking, merita di essere segnalata anche una decisione del P.M. di Livorno, che ha rigettato l’istanza dell’imputato di accesso al procedimento riparatorio così motivando l’Ordinanza: “Rilevato che il prossimo termine di scadenza delle misure cautelari in atto, che non consente di svolgere le attività previste dall’art. 129 bis cpp propedeutiche all’Ordinanza di sospensione dei termini di cui all’art. 303 cpp e ritenendosi preminente le esigenze della Parte Offesa rigetta, in questa fase, l’istanza dell’imputato”.
Tale provvedimento, benché sia possibile reiterare l’istanza in altra fase del procedimento e sia possibile con riserva di proporre impugnazione del provvedimento del PM in base alla più recente giurisprudenza in materia di reati procedibili a querela di parte (v. Cass.33152/2024), non risulta condivisibile il ragionamento del PM procedente che, nulla afferma in merito alla sussistenza/insussistenza dei requisiti richiesti né pone l’attenzione sull’aspetto dell’improcedibilità conseguente alla tardiva attivazione dei Centri di Giustizia Riparativa in favore dell’imputato.
Invero, il PM procedente entra proprio nel merito della questione effettuando una scelta discrezionale che attiene alla presunta inconciliabilità tra lo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa sebbene la scelta del percorso riparativo spetta unicamente al mediatore penale, stante la soggezione dell’indagato alla misura cautelare in atto.
Inoltre, non si comprende in quali termini e con quali modalità le attività di giustizia riparativa possano essere propedeutiche all’Ordinanza di sospensione dei termini di cui all’art. 303 Cpp che, alla luce dell’art 129 bis Cpp risulta obbligatoria.
Infine, come ulteriore motivo di rigetto, il PM sembrerebbe appellarsi ad alquanto generiche ed astratte esigenze della persona offesa tali da considerarsi preminenti rispetto ad una valutazione in concreto del caso di specie
Va precisato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno indagava su un presunto reato di “stalking” a seguito di una denuncia presentata direttamente dalla persona offesa.
Durante la fase delle indagini preliminari, veniva esperito incidente probatorio innanzi al GIP durante il quale la persona offesa dichiarava che si sentiva sufficientemente tutelata dalla misura del divieto di avvicinamento, nel frattempo applicata all’indagato, ma non anche dal braccialetto elettronico il cui malfunzionamento creava più problematiche che altro, come segnalato da più parti.
Peraltro, la Vittima accettava che quest’ultima misura venisse revocata così manifestando il proprio consenso ad una definizione bonaria del caso.
Dopo alcuni mesi, i protagonisti della vicenda tornava la normalità nella ex coppia che ritrovavano una sana distanza con l’indifferenza reciproca.
Nel frattempo, veniva notificato alle parti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la persona offesa si mostrava propensa alla possibilità di incontrare l’indagato per chiarirsi, capirsi ed andare oltre, chiudendo definitivamente la spiacevole vicenda.
Alla luce di tale disponibilità, non essendo ancora intervenuta alcuna decisione sul prosieguo del procedimento de quo e ritenendo sussistere i requisiti richiesti dalla Legge, anche in considerazione delle esigenze espresse in più occasioni dalla persona offesa, il difensore di quest’ultima depositava la istanza di accesso alla G.R. in base alla norma procedurale citata.
In aggiunta, va sottolineato che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase, sin dalle indagini e fino alla fase esecutiva o anche in caso di proscioglimento, a prescindere dal fatto che sia in concreto individuabile una vittima dello stesso reato (c.d. vittima surrogata) ovvero manchi il consenso all’invio della vittima individuata, dovendosi demandare esclusivamente al mediatore la scelta del percorso di GR idoneo rispetto al caso concreto.
Inoltre, è sempre possibile accedere ai programmi di giustizia riparativa per qualunque tipologia di reato purché siano utili alla risoluzione della questione derivante dal fatto per cui si procede (requisito positivo), e non vi sia un pericolo concreto per gli interessati ovvero per l’accertamento dei fatti (requisito negativo).
Nel caso di specie, in cui si procedeva per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., che sanziona gli “atti persecutori”, ed il difensore motivava l’istanza richiamando innanzitutto la funzione dell’istituto di nuovo conio che, come noto, mira a responsabilizzare la persona indicata come autore del reato e a ricostruire i legami con la persona offesa e con la Comunità tutta attraverso la risoluzione mediata delle questioni derivate dal reato.
Inoltre, evidenziando il rapporto di complementarità intercorrente tra i programmi di GR e il processo penale, la difesa metteva in luce come i primi mirassero a ricucire la frattura scaturita dal fatto reato, mentre il secondo ad indagare su colpevolezza e punibilità.
In quest’ottica sottolineava, inoltre, la funzione deflattiva del contenzioso propria della Giustizia Riparativa.
Per quanto concerne il requisito dell’assenza di pericolo concreto per l’accertamento dei fatti, il difensore riteneva che l’esperimento dello incidente probatorio fosse, di per sé, sufficiente a scongiurare un siffatto pericolo e, nel merito, che il tempo trascorso, la condotta tenuta dalle parti in medio tempore, la disponibilità espressa dalla persona offesa nel voler superare positivamente e responsabilmente la questione insorta tra le stesse e da ultimo, ma non per questo meno importante, che il ruolo “attivo” svolto dalla piccola Comunità di appartenenza, interessata al ripristino della pacifica convivenza tra i suoi consociati, fossero tutti elementi necessari e sufficienti a soddisfare i tre requisiti richiesti per l’accoglimento dell’istanza in oggetto.
Infine, trattandosi di un reato procedibile a querela, non soggetta a remissione, l’eventuale esito riparativo positivo raggiunto poteva essere valutato positivamente dall’A. G. procedente ai fini della concessione delle attenuanti previste in questi casi dalla Legge regolatrice della delicata materia.
Per contro, il rigetto dell’istanza avanzata dall’imputato, in tutta evidenza, ha impedito all’imputato di raggiungere un qualsiasi accordo satisfattorio delle ragioni lese della Vittima.
Da ultimo, va ricordata la sentenza del Consiglio di Stato che abbiamo commentato su questa Stessa Rivista, con la quale il Consiglio ha ritenuto illegittimo “l’ammonimento del Questore”, previsto sempre a tutela della Vittima.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n.71456 del 1/9/2025,in tema di sanzionabilità degli atti persecutori, ai sensi dell’art. 612-bis C.P., ha dichiarato “illegittimo il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell’art.8 del D.L. n.11/2009,riguardante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» convertito con la Legge n.38/2009, nei casi in cui il Questore abbia omesso di valutare i concreti elementi addotti dallo interessato a proprio discarico”.
La Corte ha ricordato che, in base alla Legge citata “l'ammonimento riguarda la condotta di chi commette atti persecutori, disciplinati dall'art. 612-bis del codice penale. La persona offesa può richiedere al Questore di ammonire l'autore della condotta, il quale, dopo aver raccolto informazioni, può ammonire oralmente il soggetto e adottare provvedimenti riguardo le armi e munizioni.
Secondo il CdS, “le censure prospettate con l’impugnazione e relative al difetto di motivazione ed alla mancata valutazione degli elementi addotti dal ricorrente, vanno invece accolte atteso che non è dato evincersi dal provvedimento emanato la considerazione da parte del Questore degli elementi addotti dall'interessato a proprio discarico”.
Orbene, sempre secondo il Consiglio, sebbene il giudizio prognostico di pericolosità sociale non debba fondarsi su prove certe e che l'Amministrazione non possa essere gravata dell'onere di controdedurre ai rilievi del ricorrente, l'attenuazione dell'obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l'Amministrazione stessa dalla conside- rare la sussistenza dei concreti elementi introdotti dall'interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall'esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluente, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento”.
La rilevante decisione è scaturita da una sentenza del T.A.R. Sardegna, con cui era stato respinto il ricorso proposto dall'appellante contro l’ammonimento del Questore di Cagliari, del 9/5/2017, su istanza della convivente more uxorio che, allontanatasi dalla casa coniugale pochi mesi dopo la nascita del figlio nel corso del rapporto, denunziava di essere divenuta destinataria di un comportamento intimidatorio da parte dell'ex compagno.
Ne corso della vicenda amministrativa, veniva celebrato a carico del suddetto anche il processo penale per l'accusa di stalking, conclusosi nel 2022 con una sentenza assolutoria del prevenuto.
Tale sentenza, pur avendo escluso nel suo comportamento gli estremi del reato, aveva, tuttavia, rilevato un alto tasso di conflittualità della coppia causata dalla ostinazione dell'imputato a non voler interrompere la relazione con la denunziante.
Dopo l’esito negativo della sentenza del TAR e la impugnazione della stessa da parte dell’ex convivente, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avverso il rigetto delle doglianze espresse dinanzi al Giudice di prima istanza sulla della motivazione innanzi riportata in sintesi.
Tuttavia, nel caso esaminato, non era in discussione la completezza dell'istruttoria, bensì la valutazione delle risultanze dell'istruttoria effet- tuata dal Questore, stante lo scarno contenuto del provvedimento impugnato siccome, ritenuto illegittimo anche a prescindere dalle relazioni fornite dalla stessa Questura.
Per le ragioni di cui innanzi, l'appello è stato accolto nei sensi e limiti dello stesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti.
Sin qui la decisione assunta dal Consiglio destinata, tuttavia, ad avere un seguito in altri provvedimenti similari che mettano in discussione l’istruttoria carente del provvedimento di ammonimento emanato dal Questore a tutela delle Vittime del sesso debole.
Alla luce dei casi e delle decisioni segnalate, occorre fare una riflessione sulla natura del reato, dell’autore, della Vittima e delle conseguenze psico-fisiche arrecate.
Lo Stalking è una forma di violenza che non si esaurisce in un momento, ma si insinua nella vita quotidiana, generando un profondo stato di angoscia che si manifesta attraverso una serie di azioni ossessive, come:
Pedinamenti e appostamenti: la sensazione angosciante di essere seguiti nei propri spostamenti, che sia mentre si va al lavoro, si fa la spesa o si esce con gli amici.
Molestie telefoniche e digitali (cyberstalking): un bombardamento di chiamate, messaggi, email o commenti sui social media che invadono lo spazio personale e digitale, rendendo impossibile trovare un rifugio.
Minacce: parole che incutono paura, a volte esplicite, altre volte velate, rivolte non solo alla persona ma anche ai suoi affetti più cari, con l'obiettivo di isolarla e controllarla.
Danneggiamento di proprietà: atti vandalici contro l'auto, la casa o altri beni personali, usati come un avvertimento o una dimostrazione di potere.
Invio di regali non desiderati: un tentativo di mantenere una presenza costante e inquietante, trasformando un gesto apparentemente innocuo in un atto di controllo psicologico.
Da tali illeciti comportamenti, le malcapitate Vittime di stalking subisco- no gravi conseguenze psicologiche ed emotive profonde come ansia, depressione, disturbi del sonno, attacchi di panico e isolamento, oltre ad altri sintomi come disturbi alimentari o aumento del consumo di sigarette e alcol.
Inoltre lo stalking può portare a un costante stato di allerta e a un senso di impotenza, logorando l'autostima e la fiducia nella vita.
Non si tratta, comunque, di un singolo gesto inopportuno, ma di un insieme di comportamenti persecutori, ripetuti e intrusivi, che erodono lentamente la libertà e la serenità di una persona perché, chi lo subisce si sente costantemente osservato e privato della propria privacy e sicurezza.
In definitiva, si tratta di una forma di violenza che non si esaurisce in un momento, ma si insinua nella vita quotidiana, generando un profondo stato di angoscia e come tale è sanzionata dall’art 612-bis, introdotto dal c.d. Codice Rosso come “atti persecutori”.
Ed è importante sapere che la Legge ha introdotto anche delle aggravanti che aggravano la severità della pena da comminare, ad es., se a commettere il reato è un ex partner o un coniuge, anche se separato o divorziato, o se lo stalking avviene tramite strumenti informatici, come nel caso del cyberstalking, per condotte ormai divenute negli ultimi tempi molto frequenti, per le quali è anche necessario chiedere l’aiuto dei servizi specializzati attraverso .il numero di soccorso 1522 e le Forze dell'Ordine per stroncare l’odioso fenomeno.(!!)