Social network e arresti domiciliari: quando i post violano il divieto di comunicare con la vittima

Cassazione: sentenza n. 34446 del 24/09/2026.
Social network e arresti domiciliari: quando i post violano il divieto di comunicare con la vittima

In tema di arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, la Cassazione ha stabilito che il divieto è violabile anche indirettamente, tramite post sui social rivolti a una platea indeterminata, se la persona offesa vi accede e risulta individuabile come destinataria.

Martedi 29 Settembre 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sul concetto di comunicazione rilevante ai fini del rispetto delle prescrizioni cautelari. La Corte chiarisce che il divieto di comunicare con la persona offesa, imposto a chi si trova agli arresti domiciliari, non riguarda solo i messaggi diretti, ma si estende ai contenuti pubblicati su piattaforme social quando la vittima possa riconoscersi come destinataria. Si tratta di un principio già enunciato da altra sezione della Corte, qui applicato e ribadito in un caso di atti persecutori.

Il caso

Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, rafforzata da un dispositivo elettronico di controllo, in relazione alla provvisoria imputazione per il reato di atti persecutori commesso ai danni della ex compagna. Nel corso dell'esecuzione della misura, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'uomo avesse violato il divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi, pubblicando sui social network contenuti riferibili alla ex compagna, e ha per questo sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Contro tale decisione l'interessato ha proposto appello, respinto dal Tribunale, che ha confermato l'aggravamento della misura. È stato quindi proposto ricorso per cassazione.

I motivi del ricorso

Il ricorso si articolava in quattro motivi:

  • violazione delle norme sulle misure cautelari, per l'insussistenza dei presupposti dell'aggravamento: secondo la difesa, i contenuti pubblicati sui social, essendo rivolti a una pluralità indistinta di soggetti, non potevano essere equiparati a comunicazioni interpersonali vietate, né erano riferibili in modo univoco alla persona offesa;
  • difetto di prova certa sulla riconducibilità all'indagato dei profili social e delle comunicazioni telefoniche utilizzate dal Tribunale, in assenza di accertamenti tecnici;
  • violazione dei principi di legalità e tassatività delle prescrizioni cautelari, perché il divieto imposto riguarderebbe solo le comunicazioni con persone specifiche e non l'uso di piattaforme social, oltre all'illogicità nell'aver interpretato una frase pubblicata online come manifestazione della volontà di sottrarsi alla misura;
  • violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura carceraria, senza che fosse stata valutata l'idoneità di una misura meno afflittiva.

La decisione della Cassazione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato nel suo complesso, rigettandolo integralmente.

Quanto al primo motivo, la Cassazione ha richiamato la nozione di comunicazione rilevante in ambito penale, ricavabile anche dalla disciplina della diffamazione, secondo cui un messaggio diffuso con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» non perde la propria natura comunicativa per il solo fatto di essere rivolto a una platea indeterminata; anzi, ciò ne accresce la capacità diffusiva. Su questa base, la Corte ha affermato che il divieto di comunicare con la persona offesa, imposto a chi è sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, può essere violato anche indirettamente, attraverso la pubblicazione sui social network di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e risulti univocamente individuabile come destinataria in ragione del tenore e del contenuto del messaggio.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato, con motivazione ritenuta congrua, che i messaggi pubblicati erano riconducibili all'indagato per le modalità espressive e i contenuti, evocativi della relazione sentimentale e della condizione di persona sottoposta a restrizione della libertà, e che la persona offesa aveva effettivamente accesso ai canali utilizzati. Gli altri motivi, relativi alla riconducibilità soggettiva dei messaggi, alla tassatività delle prescrizioni e alla proporzionalità della misura carceraria, sono stati giudicati generici o comunque volti a una rivalutazione di apprezzamenti di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il principio di diritto affermato è il seguente: in tema di arresti domiciliari, il divieto di comunicare con la persona offesa non richiede necessariamente una comunicazione diretta, potendo essere violato anche in forma indiretta, tramite la pubblicazione sui social media di messaggi destinati a una pluralità indeterminata di soggetti, quando la persona offesa abbia accesso al medesimo canale e sia individuabile come destinataria in base al tenore e al contenuto del messaggio.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 34446 2026

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