Nell'ordinanza n. 8116/2020 la Corte di Cassazione specifica su quali questioni si formi il giudicato con l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità a cui si sia accompagnata contestualmente la richiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni non versati.
Lunedi 25 Maggio 2020 |
Il caso: V.A e V.L. entrambi nella qualita' di erede di D.V. E V.N., ottenevano dal Tribunale una ordinanza di sfratto per morosità nei confronti di G.M., il quale, successivamente al rilascio dell'immobile, agiva in giudizio nei confronti dei proprietari per ottenere la restituzione degli importi versati in eccesso rispetto al canone di legge e la restituzione del deposito cauzionale.
Il Tribunale di Salerno, nella contumacia dei convenuti, respingeva la domanda; la Corte territoriale, adita dal M. nel contraddittorio delle parti, espletata consulenza tecnica di ufficio ai fini della determinazione del valore locativo dell'immobile, l'accoglieva, condannando i proprietari alla restituzione di oltre 18.000 euro.
V.A e V.L. ricorrono in Cassazione, rilevando che la Corte d'Appello aveva errato nel riconoscere al M. gli importi per canoni non dovuti, in quanto a seguito dell'ordinanza di rilascio per morosita' con contestuale decreto ingiuntivo per i canoni, non oggetto di opposizione, si era determinata preclusione da cosa giudicata.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la doglianza, osserva che:
a) dalla copia dell'ordinanza di rilascio risulta soltanto che vi era stata domanda , insieme a quella di concessione dell'ordinanza di sfratto per morosita', di emanazione di ingiunzione monitoria per i canoni, ma non anche che il decreto ingiuntivo sia stato concesso;
b) per giurisprudenza costante, “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosita' ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, ne' al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, ne' al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare la misura dei canoni, tranne il caso in cui allo sfratto per morosita' si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo;
c) un giudicato anche sull'entita' del canone dovuto consegue soltanto in caso di (emanazione e non soltanto semplice domanda) di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, oltretutto divenuta definitiva