Tribunale di Roma: e’ valida la notifica dell’intimazione di sfratto con pec

Tribunale di Roma: e’ valida la notifica dell’intimazione di sfratto con pec

E’ valida la notifica dell’intimazione di sfratto eseguita a mezzo posta elettronica certificata, senza il successivo invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 cpc, nel caso in cui il destinatario sia munito di indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese o dal registro pubblico Ini-Pec.

Questo è quanto statuito dal Tribunale di Roma con l’ordinanza del 13 marzo 2018.

Venerdi 12 Ottobre 2018

Dopo l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’articolo 149 bis secondo il quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”, ci si è posto il problema circa la validità o meno della notifica dell’atto di intimazione di sfratto a mezzo pec senza l’invio della raccomandata informativa di cui all’articolo 660 c.p.c.

La questione ad oggi non ha ancora trovato un’univocità di vedute all’interno della giurisprudenza di merito, mentre non si registrano al momento decisioni da parte della Corte di Cassazione.

- Secondo un primo orientamento, la notifica dell’atto di intimazione di sfratto a mezzo pec non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e quindi, una volta eseguita la notifica a mezzo pec, qualora l’intimato non dovesse comparire all’udienza si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica “tradizionale” dell’intimazione (Tribunale di Modena, ordinanza 23 luglio 2014 e Tribunale di Catanzaro, ordinanza 22 febbraio 2014).

- Per il secondo orientamento, la notifica dell’intimazione di sfratto senza l’invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 cpc è possibile in quanto produce gli stessi effetti della notifica a mani (Tribunale di Mantova, ordinanza 17 giugno 2014, Tribunale di Frosinone, sentenza del 22/3/2016. A questo secondo orientamento ha aderito il Tribunale di Roma con l’ordinanza emessa il 22 marzo del 2018.

IL CASO: Il proprietario di un immobile locato notificava l’atto di intimazione di sfratto alla società conduttrice a mezzo pec, senza inviare la raccomandata di avviso prevista dall’art. 660 cpc. Il Giudice, nella contumacia della conduttrice, convalidava lo sfratto. Quest’ultima proponeva opposizione tardiva avverso l’ordinanza di convalida ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., chiedendo la sospensione della suddetta ordinanza ed eccependo, tra l’altro, l’irritualità della notifica dell’intimazione eseguita a mezzo pec senza l’invio della raccomandata informativa ex articolo 660 c.p.c., in quanto, secondo l’opponente, la notifica a mezzo posta elettronica certificata dell’atto all’account risultante dal registro pubblico INI-PEC non poteva essere assimilabile alla consegna a mano.

LA DECISIONE: Il Tribunale Capitolino, con l’ordinanza in commento, dopo aver dato atto dell’esistenza all’interno della giurisprudenza di merito dei due orientamenti in merito alla validità o meno della notifica dell’intimazione dello sfratto a mezzo pec senza l’invio della raccomandata ex art. 660 c.p.c., ha rigettato l’istanza di sospensione ed osservato che:

1. E’ assimilabile alla notifica a mani proprie, la notifica di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata. Essa produce effetti equipollenti per quanto riguarda la validità e l’efficacia dell’intimazione di licenza o di sfratto senza che sussista la necessità di inviare la raccomandata ex art. 660 c.p.c., in quanto produce gli stessi effetti della notifica eseguita a mani;

2. L’avvocato munito di procura speciale ha, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificato, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge l l agosto 2014, n. 114), la facoltà di procedere alla “notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata", senza alcuna limitazione per quanto riguarda la tipologia degli atti che possono essere notificati telematicamente;

3. Lo scopo dell’adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. (secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione) è quello di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell’intimato;

4. L’invio della raccomandata ex art. 660 c.p.c. è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie dell’intimato o nel caso di notifica eseguita presso la sede della persona giuridica con la consegna dell’atto ai soggetti indicati dall’articolo 145 c.p.c.;

5. La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona - per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e - per il destinatario - nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit. (così l'art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994)

6. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce a quest'ultimo una ricevuta di accettazione, che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.);

7. Ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti, nonché allo stesso modo il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendo il suo contenuto;

8. In entrambi i casi (notifica telematica o notifica cartacea) nel momento in cui il destinatario della notificazione è posto in grado di conoscere l'esistenza di un plico contenente un atto giudiziario a lui diretto si ritiene raggiunto lo scopo della notifica, gravando sul destinatario l'onere di accertarsi di quale sia il contenuto di quell'atto;

9. L’imprenditore obbligato a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese ha l'onere di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore del servizio, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali (art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.), comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile (art. 1 della legge n. 53 del 1994, cit.);

10. Sarebbe inapplicabile il combinato disposto dall’articolo 149 bis e dell’articolo 660, ultimo comma c.p.c.. Ciò creerebbe un procedimento di notifica “ibrido”, che verrebbe eseguito per una parte in forma digitale e per altra parte in forma cartacea.

Allegato:

Tribunale Roma ordinanza 13 marzo 2018

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