Con la sentenza n. 17933 del 4 luglio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in materia di locazione e di legittimazione attiva di uno dei locatori ad intimare al conduttore moroso sfratto per morosità.
Lunedi 8 Luglio 2019 |
Il caso: F.L.T., unitamente alla figlia M.P.S. aveva concesso in locazione a D.C. un immobile con circostante terreno alberato; a fronte del mancato pagamento dei canoni la sola L.T. intimava al C. sfratto per morosità.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Agraria accoglieva la domanda dell'attrice dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e ordinando il rilascio del compendio; la Corte d'appello, viceversa, in accoglimento del gravame del C., rimetteva la causa al giudice di primo grado ritenendo sussistente un difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio degli eredi dell'altra parte concedente.
Per la Corte territoriale,
- la pronuncia dì risoluzione chiesta da uno soltanto dei locatori determinerebbe il risultato inaccettabile di sciogliere il contratto «per una delle parti solamente lasciando inalterato il vincolo nei confronti dell'altra»;
- la partecipazione di tutte le parti di un contratto al giudizio volto alla risoluzione dello stesso è necessaria dato che la sentenza costitutiva sarebbe inutiliter data se non pronunciata nei confronti di tutti gli interessati.
L.T. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. Civ.
La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, in tema di contratto di locazione ribadisce i seguenti principi:
a) nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione;
b) sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione;
c) il singolo condomino quindi può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione ed è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio;
d) le considerazioni della Corte distrettuale non tengono conto della peculiarità del rapporto locativo con pluralità di locatori in cui è presumibile -fino a prova contraria- che il singolo locatore, che gode della pienezza dei poteri gestori, agisca anche con il consenso degli altri.
Esito: accoglimento con rinvio.