Con l’ordinanza n. 17668/2019, pubblicata il 2 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle modalità di determinazione del valore della causa nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour, trae origine dall’opposizione all’esecuzione promossa dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione somme emessa all’esito di un pignoramento presso terzi. La somma assegnata era inferiore rispetto a quella originariamente precettata e pignorata, in quanto nelle more il terzo pignorato aveva provveduto al versamento di una parte di essa e l’importo ancora dovuto era inferiore ad euro 1.100,00. L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, mentre l’appello avverso la sentenza di prime cure veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, il quale osservava che, essendo il credito diminuito nelle more con il versamento spontaneo del terzo di una parte di esso, il valore della causa si era ridotto al di sotto della somma di euro 1.100,00 e, pertanto, la sentenza del Giudice di Pace era inappellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., secondo il quale sono inappellabili le sentenze che il giudice pronuncia secondo equità.
La creditrice, ritenendo erronea la decisione del Tribunale in merito al criterio utilizzato per la determinazione del valore della causa, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il valore della causa andava determinato ai sensi dell’art. 17 c.p.c. in misura pari al valore della somma pignorata e non sulla somma in contestazione, al netto di quanto già pagato del debitore.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che l’opposizione all’esecuzione era stata proposta avverso il pignoramento presso terzi per un importo eccedente in limite di euro 1.100 e pertanto la sentenza del giudice di pace appellata non era stata resa secondo c.d. “equità necessaria” ai sensi dell’art. 113 c.p.c. comma 2, ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, ha osservato che:
ai sensi dell’art. 17 c.p.c., primo periodo “il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina del credito per cui si procede”(Cass. 27/06/2018 n. 16920);
di conseguenza “il valore della causa di opposizione all’esecuzione iniziata ex art. 615 c.p.c., comma 2, si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione” (Cass. N. 19488/2013; Cass. N. 13757/2002).
Cassazione civile ordinanza n.17668/2019