E’ sempre nullo il precetto senza la preventiva notifica del titolo esecutivo

E’ sempre nullo il precetto senza la preventiva notifica del titolo esecutivo

E’ sempre nullo l’atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo, anche nel caso in cui il debitore intimato proponga opposizione senza dedurre la violazione del diritto di difesa.

Martedi 26 Gennaio 2021

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1096/2021, pubblicata il 21 gennaio 2021.

IL CASO: La lite riguardava una vicenda tutta familiare fra tre fratelli nella quale uno di loro notificava agli altri due un atto di precetto sulla scorta di un atto notarile di cessione di quote ereditarie.

Il precetto veniva opposto dagli intimati ai sensi dell’art. art. 617, primo comma, cod. proc. civ. i quali ne deducevano, fra l’altro, la nullità in quanto non ero stato notificato preventivamente o contestualmente il titolo esecutivo.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale il quale riteneva irrilevante ai fini del vizio la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio.

La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dagli originari intimati i quali denunciavano, fra l’altro, la violazione degli artt. 479, 480, secondo comma, e 617 cod. proc. civ., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell'atto di precetto.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato, dichiarando la nullità del precetto sulla scorta del principio secondo il quale “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).

La nullità testuale del precetto prevista dal secondo comma dell’art. 480 c.p.c., hanno concluso gli Ermellini, esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1096 2021

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