Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3021/2018, pubblicata il 8 febbraio 2018, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento".
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità nasce dall’opposizione agli atti esecutivi promossa da un debitore avverso l’atto di intervento depositato dall’Agente della Riscossione in una procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del suddetto debitore. Quest’ultimo eccepiva l’irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito, nonché l'inesistenza del credito azionato per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento causalmente ascritte ad omesso versamento delle imposte su redditi da capitale per l'annualità 1993, in quanto irritualmente eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e). Ciò, secondo il debitore, gli avrebbe impedito di venire a conoscenza, prima dell’avvenuto deposito dell’atto di intervento, dell'esistenza della pretesa creditoria dell’Agente della Riscossione. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello. Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione deducendo con il primo motivo, la “ violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto l’esperibilità del ricorso innanzi al giudice tributario avverso "gli avvisi di accertamento anche in assenza di notificazione dell'atto impugnabile" e la conseguente preclusione della possibilità "di impugnare le cartelle esattoriali poste da Equitalia a fondamento dell'intervento in sede di opposizione all'esecuzione". Secondo il ricorrente:
il termine stabilito, a pena di decadenza, per proporre ricorso in sede tributaria decorre dalla notificazione dell’atto viziato e ne postula dunque, in maniera indefettibile, l'avvenuta effettuazione, non surrogabile da differenti forme di conoscenza dell'atto, aliunde acquisite;
omessa la notificazione degli avvisi di accertamento, doveva ritenersi consentito dedurre siffatta circostanza in sede di opposizione all'intervento spiegato dall'agente della riscossione quale ragione di "nullità delle cartelle esattoriali costituenti il titolo esecutivo legittimante l'intervento".
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, confermando quanto già espresso in altri precedenti arresti, ha ritenuto infondato il motivo dell’impugnazione e sulla scorta del suddetto principio di diritto ha rigettato il ricorso, evidenziando che:
nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve le funzioni che nell’espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (da ultimo, Cass. 27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721);
La notificazione della cartella configura, poi, attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito (in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall'agente della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, laddove prevede che "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento";
la locuzione riportata a dall’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 "procede ad espropriazione", va intesa in senso proprio e stretto, come riferita unicamente all'atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito) staggito;
La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell'azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, e non invece l'intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa;
Tale conclusione trova conferma nella disciplina dettata dal codice di rito per l'intervento dei creditori nell'espropriazione;
L’art. 499 c.p.c., nel regolare i presupposti dell'intervento e i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicarsi di esso, postula, infatti, l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma) e ne richiede la specifica indicazione nel ricorso per intervento, ma non fa nessun richiamo (tampoco, in chiave condizionante) alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere;
l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni (...) con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata" (anche qui si fa riferimento al verbo procedere), mentre, con speculari e contrapposte disposizioni, i successivi due articoli del codice, nel circoscrivere temporalmente l'idoneità in executivis del precetto, fanno ambedue esclusivo riferimento all'inizio dell'esecuzione (art. 481: "il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione"; art. 482: "non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto"), momento iniziale che, in ordine alle procedure di espropriazione, l'art. 491 c.p.c. individua nel pignoramento;
dal punto di vista teleologico, poi, la necessità della prodromica intimazione risponde ad una duplice ratio: per un verso, offrire all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento; ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo;
le descritte funzioni appaiono del tutto inconferenti quando l'azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell'intervento: per la semplice (ma dirimente) ragione che, in tal caso, la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell'espropriazione e le incidenze (legittimamente) deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificatesi in conseguenza del precedente pignoramento;
il dettato dell'art. 479 c.p.c., nella parte in cui prescrive che "l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del precetto" ha riguardo unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento; come, peraltro, ha già avuto modo di precisare - ancorché per incidens - questa Corte, affermando che "non è mai previsto però, in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto" (così, testualmente, Cass. 11/12/2012, n. 22645).
Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 3021 del 08/02/2018