Con l’ordinanza n. 24034/2020, pubblicata il 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul rito applicabile ai ricorsi avverso l’ordinanza con la quale il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, sui termini per la notifica alla controparte e sull’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali.
IL CASO: Un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace opposizione avverso l’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida che veniva accolta. La Prefettura, quindi, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, l’automobilista eccepiva preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame proposto dalla Prefettura per la tardività della sua notificazione e la decadenza dall’impugnazione in quanto proposto con ricorso anziché con il rito ordinario nonché proposto oltre i termini di legge, essendo inapplicabile al giudizio la sospensione feriale dei termini processuali e notificato oltre il termine dei dieci giorni dalla pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza. Le eccezioni preliminari formulate dall’automobilista venivano tutte rigettate dal Tribunale il quale accoglieva il gravame della Prefettura confermando, quindi, il provvedimento di revoca della patente di guida emesso da quest’ultima.
Pertanto, l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione insistendo nelle eccezioni preliminari formulate in sede di appello.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha ribadito il costante orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo cui:
1. ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 c.p.c. e, di conseguenza, in questi giudizi l'appello va proposto con ricorso con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo ( Cass. 22564/2016 e Cass. 19298/2017);
2. ai giudizi di opposizione all’ordinanza di ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (ex multius, Cass. 12506/2011);
3. il termine dei dieci giorni entro il quale l’appellante deve notificare all’appellato, ai sensi dell’art. 435 cpc, secondo comma, il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio. Pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte in quanto non incide su alcun interesse o su di un interesse dell’appellato, a condizione che venga sempre rispettato il termine, che lo stesso art. 435 c.p.c. (terzo e quarto comma) prevede, tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. 5997/1994).
Cassazione civile ordinanza n.24034 2020