Con l’ordinanza 18152, pubblicata il 2 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle opposizioni alle cartelle esattoriali ritenendo che l’eccezione di prescrizione del credito derivante da una multa per violazione al codice della strada può essere sollevata dall’automobilista, senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 del codice di procedura civile.
Giovedi 4 Luglio 2024 |
IL CASO: Un’automobilista proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento che le era stata notificata in virtù di una cartella esattoriale relativa a violazioni al codice della strada.
Con l’opposizione, l’automobilista chiedeva al Giudice di Pace di accertare l’insussistenza del credito azionato dall’amministrazione in quanto prescritto per la decorrenza del termine quinquennale tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la data di notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’articolo 28 della legge n. 689/1981.
Il Giudice di Pace dava torto all’automobilista rigettando l’opposizione sul presupposto che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata con l’impugnazione della cartella di pagamento che era stata ritualmente notificata, e non con l’intimazione di pagamento, non essendo quest’ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Avverso la decisione di primo grado, l’automobilista proponeva appello deducendo che l’opposizione all’esecuzione è ammissibile senza alcun limite temporale per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Anche il Tribunale dava torto all’automobilista, confermando la decisione di primo grado.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’automobilista la quale deduceva l’erroneità della decisione dei giudici di merito nella parte in cui avevano escluso la possibilità di impugnare la pretesa creditoria dell’amministrazione per l’intervenuta prescrizione pur essendo stato impugnato un atto successivo sopravvenuto (quale per l’appunto è il precetto).
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, ha osservato che:
- le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione), ma l’esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse di agire;
- costituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il motivo con il quale viene dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.
Cassazione civile ordinanza 18152 2024