Ricorso di primo grado allegato alla notifica via PEC al posto dell'appello: conseguenze

Ricorso di primo grado allegato alla notifica via PEC al posto dell'appello: conseguenze

La mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata, integra un'ipotesi di nullità sanabile non già di inesistenza.

Mercoledi 3 Luglio 2024

In tal senso ha statuito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17969/2024.

Il caso. La Corte d’appello di Venezia dichiarava improcedibile l’appello di Mevia, in ragione della notifica alle controparti, a mezzo PEC, non del ricorso in appello, bensì di copia del ricorso introduttivo di primo grado; per la Corte territoriale, la notifica doveva considerarsi inesistente.

Mevia ricorre in Cassazione, evidenziando che:

  • a fronte della mancata notifica del ricorso in appello (per essere stato notificato per errore il ricorso di primo grado) gli appellati si sono costituiti e, eccepita preliminarmente l’irritualità della notifica del ricorso in appello, hanno svolto le loro difese nel merito, avendo avuto conoscenza del ricorso in appello depositato sul fascicolo telematico, ad essi accessibile;

  • non solo quindi si è instaurato il contraddittorio sul merito delle questioni ma neppure l’errore commesso ha determinato un allungamento dei tempi processuali.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato:

a) occorre premettere, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell’ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto;

b) l'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto;

c) in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione;

d) nel caso in esame, non è in discussione che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati contenesse i dati indispensabili a far comprendere la provenienza dell’atto dalla parte appellante, i nomi degli appellati e l’oggetto della notifica (ricorso in appello per la riforma della sentenza del tribunale): sulla base di tali informazioni, gli appellati hanno visionato il fascicolo telematico;

e) atteso che il messaggio PEC, se pure dotato di un allegato erroneo (la sentenza di primo grado anziché il ricorso in appello) era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notifica, deve escludersi che possa ravvisarsi un’ipotesi di «totale mancanza dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale;

f) nel caso in esame, le informazioni contenute nell’atto notificato hanno permesso alla controparte di prendere cognizione dell’allegato mancante mediante accesso al fascicolo telematico e di svolgere difese nel merito, dovendosi quindi escludere ogni profilo di inesistenza della notifica e qualsiasi nocumento al diritto di difesa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17969 2024

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