L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, estingue il procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile.
Martedi 2 Luglio 2024 |
Tale principio è stato ribadito dal CNF con la sentenza n. 92/2024.
Il caso: L’Avv. Tizio veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Bologna per rispondere del seguente capo di incolpazione: “Violazione degli artt. 12 e 33 comma 1 CDF per essere venuto meno al dovere di diligenza nello svolgimento della professione di Avvocato ed in particolare per aver restituito i documenti di causa ricevuti dal cliente con grave ritardo, dopo oltre tre mesi dalla prima richiesta e solo dopo essere venuto a conoscenza dell'esposto da questi presentato.
Il CDD di Bologna deliberava l'approvazione del capo di incolpazione, così come supra integralmente trascritto e, con successivo provvedimento deliberava la citazione a giudizio dell'Avv. Tizio; pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale, l’esponente Sig. Caio comunicava di avere ricevuto i documenti e chiedeva l'archiviazione del procedimento.
All’esito dell’udienza dibattimentale, il CDD di Bologna, ritenuta sussistente la contestata violazione deontologica ma giudicata la stessa lieve e scusabile, infliggeva all’iscritto il richiamo verbale.
L'avv. Tizio impugna innanzi al CNF la decisione del CDD evidenziando peraltro la rinuncia all’esposto da parte dell'ex cliente dimostrava la speciosità dello stesso quale atto di malanimo nei confronti di un professionista che aveva fatto il proprio dovere e che, nonostante il disagio, per ottemperare ad un proprio obbligo di carattere deontologico si era sottoposto ad un gravoso viaggio con relative spese per provvedere al ritiro del fascicolo di parte.
Per il CNF il ricorso è infondato: sul punto ribadisce i seguenti principi:
a) per costante giurisprudenza, sussiste la violazione dell’art. 42 c.d.f. (oggi art. 33 c.d.f.), secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida e, con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta ;
b) peraltro nell’ambito del procedimento disciplinare, la rinuncia all’esposto da parte del segnalante non ha rilievo come da consolidata giurisprudenza: infatti l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento;
c) l’azione disciplinare è infatti officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.