La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15710/2021, nell'ambito della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, si pronuncia in merito alla liquidazione del compenso dovuto al difensore anche in presenza di una transazione della lite che non lo contempli.
Il caso: L'avvocato Tizio proponeva istanza al Tribunale di Brescia per la liquidazione delle sue spettanze; esponeva che:
aveva assistito Caio e Sempronia, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, persona offesa dal reato, nel procedimento penale a carico di Mevio per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter, n. 1, e 61, n. 5 e n. 9, cod. pen;
nel corso del procedimento era stato, nell'interesse dei suoi assistiti, stipulato con i responsabili civili atto di transazione che però non contemplava il compenso dovutogli per l'opera professionale prestata.
Tribunale di Brescia rigettava l'istanza, in quanto a parere del giudice l'accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso dovuto al difensore delle parti civili per l'attività svolta sino al momento della rinuncia alla costituzione in giudizio.
Tizio proponeva opposizione, che veniva accolta, e veniva quindi liquidato l'onorario dovutogli; il Ministero della Giustizia ricorre quindi in Cassazione, deducendo che il tribunale aveva errato ad opinare per l'applicabilità analogica dell'art. 134 del d.p.r. n. 115/2002.
Per la Suprema Corte la doglianza è infondata: sul punto osserva che:
a) se è vero - come è vero - che, ai sensi dell'art. 134 d.p.r., 2°co., n. 115/2002, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (art. 131, 4° co., lett. a),d.p.r. n. 115/2002) - quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuoi dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze;
b) pertanto, non sembra configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo [transattivo] anche la liquidazione del proprio onorario.
Cassazione civile ordinanza n.15710 2021