Con la sentenza n. 12685/2021, pubblicata il 12 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale va riassunto il processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c. per procedere con il giudizio di divisione dell’immobile pignorato.
Giovedi 10 Giugno 2021 |
IL CASO: La vicenda parte dal pignoramento di un immobile in comproprietà tra la debitrice e il marito di quest’ultima. Al fine di poter procedere al giudizio di divisione del compendio pignorato il giudice sospendeva l’esecuzione. All’esito del giudizio di divisione, stante l’indivisibilità del bene, la comunione veniva sciolta e la causa veniva rimessa innanzi al procedura esecutiva al fine di dar corso alla vendita del compendio pignorato.
Il marito della debitrice avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di divisione proponeva appello che veniva rigettato e la decisione di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione.
Successivamente, il terzo comproprietario (marito della debitrice) depositava istanza con la quale chiedeva al giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per non aver il creditore riassunto la predetta procedura entro il termine dei sei mesi decorrenti dal deposito della ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva rigettato l’impugnazione promossa contro la decisione emessa nel giudizio di divisione.
L’istanza veniva, però, rigettata dal giudice dell’esecuzione. Di diverso avviso la Corte di Appello che, pronunciandosi sul reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale, dichiarava l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva.
Pertanto, avverso l’ordinanza di estinzione emessa dalla Corte di Appello, il creditore procedente interponeva ricorso per cassazione .
LA DECISIONE: La sentenza impugnata è stata dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione, in quanto in entrambi i giudizi di merito non aveva partecipato il debitore esecutato, ritenuto litisconsorte necessario, con conseguente rinvio del giudizio alla Corte di Appello, in diversa composizione.
In merito alla questione relativa al termine entro il quale va riassunto il procedimento esecutivo immobiliare sospeso per procedere al giudizio di divisione del compendio pignorato, i giudici della Suprema Corte hanno affermando il seguente principio di diritto: “"il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., a causa d'una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ) mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni".
Cassazione civile sentenza 12685 2021