La natura non aleatoria del contratto di appalto e illiceità della condizione sospensiva mista

La natura non aleatoria del contratto di appalto e illiceità della condizione sospensiva mista

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12115 del 6 maggio 2024 precisa che la causa del contratto di appalto non ha natura aleatoria e pertanto il pagamento del corrispettivo alla ditta non può essere condizionato all’acquisizione della liquidità da parte della committente.

Giovedi 9 Maggio 2024

Il caso: Mevia appaltava all'impresa edile Delta lavori di ristrutturazione edilizia, per il corrispettivo, quantificato a corpo, di € 54.000,00; la ditta, adducendo il ritardo nel pagamento del saldo dei lavori effettuati, quantificati da un tecnico in € 19.040,00, chiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della committente.

Mevia proponeva opposizione avanti al Tribunale, che la rigettava; la Corte d'Appello, adita da Mevia, riformava integralmente la sentenza di primo grado e accoglieva l’impugnazione di Mevia e revocava il decreto ingiuntivo.

Per la Corte distrettuale era condivisibile l'eccezione di Mevia d’inesigibilità del credito azionato dall’appaltatrice:

- l’art. 7 del contratto stipulato dalle parti prevedeva che “Il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo è subordinato all’emissione SAL nei tempi e nelle modalità previste da parte della Banca”;

- pertanto il pagamento dei singoli stati di avanzamento (tre in tutto) era, pertanto, da reputarsi condizionato all’erogazione del finanziamento bancario;

- la clausola non poteva giudicarsi affetta da nullità, poiché non qualificabile come meramente potestativa, bensì sospensiva mista correlata al compimento di un’attività di un terzo.

L'impresa Delta ricorre in Cassazione, deducendo che:

1) il contenuto della clausola era incompatibile con la causa del negozio di appalto, e di conseguenza era manifestamente illecita, e come tale non meritevole di tutela;

2) in realtà la volontà delle parti non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all’effettiva erogazione del mutuo bancario, ma piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei Sal alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell’appaltatrice, a prescindere dall’effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste.

Gli Ermellini, nel ritenere fondata la censura, osservano:

a) il contratto d’appalto ha come sinallagma la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro: la causa del contratto non ha natura aleatoria e quindi l’appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso (a corpo o a misura);

b) da ciò consegue che, salvo poi ad accertare la meritevolezza giuridica di un tal contratto, nel caso in cui le parti intendano dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria, peraltro ben distante dal paradigma dell’appalto, una tale volontà deve stagliarsi nitidamente;

c) nel caso di specie, la Corte d'Appello è incorsa in violazione di legge per non avere spiegato la ragione per la quale in un “normale” contratto d’appalto quella espressione, piuttosto che stabilire una tempistica dei pagamenti o degli stati di avanzamento dei lavori, collegandoli all’acquisizione della liquidità da parte della committente, è stata riportata nell’alveo della condizione sospensiva mista, con la conseguenza di rendere aleatorio il corrispettivo, in quanto dipendente dal finanziamento bancario in favore della committente;

d) da tali considerazioni, discende il seguente principio di diritto: “Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 12115 2024

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