Il TAR Milano riconosce al subappaltatore dell'aggiudicatario di un appalto di lavori la legittimazione a richiedere l'accesso documentale agli atti relativi all'esecuzione di un appalto pubblico.
Sussiste in capo al subappaltore dell’aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici il diritto di accedere e di ottenere copia degli atti relativi all’esecuzione di lavori o servizi pubblici, laddove l’istanza ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 sia motivata con riferimento al fatto che:
a) al termine dell’esecuzione, tra aggiudicatario e subappaltatore è sorto un contenzioso in relazione alla debenza delle somme relative alle prestazioni eseguite;
b) l’appaltatore non ha provveduto al pagamento dovuto;
c) la documentazione richiesta è necessaria al fine di comprovare l’esecuzione da parte del subappaltatore e procedere ad analitica quantificazione delle stesse, onde ottenerne il pagamento.
E' questo il principio affermato dal TAR Milano (sez. I, sentenza 8.9.2021 n. 1972) secondo cui una simile istanza presenta tutti i connotati dell’accesso defensionale, propedeutico alla tutela di specifiche ragioni del subappaltatore in giudizio ed al quale è riconosciuta dall’ordinamento una tutela preminente. atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi.