Il giudice anticipa l'ora dell'udienza senza comunicarlo all'imputato e al difensore: conseguenze.

A cura della Redazione.
Il giudice anticipa l'ora dell'udienza senza comunicarlo all'imputato e al difensore: conseguenze.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37876/2021 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione dell'imputato e del suo difensore per omessa comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'orario dell'udienza di trattazione.

Mercoledi 27 Ottobre 2021

Il caso: la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio ed in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riduceva la pena applicata a M.S. per il reato di tentato omicidio.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: in particolare il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di rinvio, celebrato all'udienza del 18 giugno 2020 in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97 comma 4 c.p.p., previa anticipazione dell'orario originariamente fissato con provvedimento presidenziale non comunicato alle parti.

Era accaduto infatti che:

a) con il decreto di citazione per il giudizio d'appello di rinvio a seguito dell'annullamento limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'udienza di trattazione, originariamente fissata per il 6 maggio 2020, veniva rinviata d'ufficio al 18 giugno 2020 con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 notificato alla parte ed adottato in forza della normativa speciale introdotta a seguito del sopravvenire dell'emergenza pandemica;

b) successivamente, con provvedimento del 25 maggio 2020 del presidente della sezione della Corte d'appello cui il procedimento era stato assegnato, l'udienza, in precedenza fissata alle ore 14.00, veniva infine anticipata alle ore 9.00;

c) all'udienza del 18 giugno 2020 al nuovo orario la Corte procedeva alla trattazione del procedimento in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali comparivano invece all'orario in precedenza loro comunicato, lamentando di non aver ricevuto alcun avviso dell'avvenuta anticipazione;

d) a tale eccezione il giudice replicava che il relativo provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul sito internet della Corte d'appello in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Presidente della stessa;

Per gli Ermellini il ricorso di M.S. è fondato:

1) nel caso in esame è evidente la lesione del contraddittorio, non essendo stata comunicata alla parte l'anticipazione dell'udienza, impedendo così all'imputato ed al suo difensore di partecipare alla stessa: va infatti ribadito che il decreto adottato ex art. 465 c.p.p. con il quale viene anticipata la celebrazione dell'udienza deve essere notificato alle parti e che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione;

2) né rileva che, nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall'art. 83 commi 6 e 7 lett. d), d.1. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella I. n. 27 /2020), il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito - come evocato nel verbale dell'udienza - la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze: tale misura non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 37876 2021

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.029 secondi