Circolazione stradale: illegittima la multa se è omessa la segnalazione del c.d. Scout speed

Circolazione stradale: illegittima la multa se è omessa la segnalazione del c.d. Scout speed

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29595/2021, ha specificato che anche la postazione di controllo della velocità installata a bordo di un veicolo dei Vigili Urbani (c.d. Scout speed) deve essere preventivamente segnalata e ben visibile.

Mercoledi 27 Ottobre 2021

Il caso: il Giudice di pace riteneva fondata la censura di Tizio riguardante l'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocita', costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 1323 dell'8/11/2012 ed installato a bordo del veicolo in dotazione ai Vigili urbani del Comune di Feltre.

Il Giudice di pace aveva ritenuto non rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, ed a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, riteneva illegittima la sanzione amministrativa.

Il tribunale, in funzione di giudice di appello, su impugnazione del Comune, confermava la decisione del giudice di prime cure.

Il Comune ricorre in cassazione, deducendo  l'erroneita' della conclusione del tribunale che non avrebbe tenuto conto della chiara previsione contenuta nel Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 3, secondo la quale:

- le disposizioni degli articolo 1 e 2 del Decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento",

- la suddetta disposizione viene confermata dalla successiva previsione del Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 che all'articolo 7.3 dell'allegato 1 dispone che "nessuna preventiva segnalazione e' prevista per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' anche ad inseguimento".

Per la Suprema Corte la censura è infondata per le seguenti considerazioni:

a) l'articolo 142 C.d.S., stabilisce al comma 6-bis, che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno";

b) cio' posto, la previsione attuativa rimessa al Decreto Ministeriale delle modalita' di impiego delle postazioni di controllo della velocita' e delle modalita' di segnalazione delle stesse, opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del C.d.S.;

c) quest'ultima in quanto legge ordinaria dello Stato e' fonte di rango superiore e non puo' essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il Decreto Ministeriale sicche' ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del Decreto Ministeriale, e' quest'ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;

d)  nel caso di specie, appare decisiva la considerazione che il disposto dell'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, rimette al Decreto Ministeriale la (mera) individuazione delle modalita' di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilita' di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione ne' da parte del regolamento di esecuzione ne', a maggior ragione, da parte del Decreto Ministeriale stesso;

e) del resto, come sottolineato dal giudice di appello, stante la finalita' della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti "fissi" o "in movimento" utilizzati per il rilevamento della velocita' a fini sanzionatori.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.29595 2021

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