Il Tribunale di Catania ha risolto una controversia tra imprenditori afferente l'utilizzo di marchio registrato.
Mercoledi 27 Ottobre 2021 |
La titolare di nota attività di ristorazione catanese, con marchio regolarmente registrato nel dicembre del 2017, apprendeva – nel marzo 2021 - dell’esistenza di altra attività di ristorazione, commercializzante i medesimi prodotti, che utilizzava denominazione e marchio del tutto analoghi a quelli registrati.
Lo sviamento e la confusione ingenerata nella clientela era assolutamente evidente e sempre più frequente: sito internet, social networks, materiale pubblicitario carataceo ed ogni altra forma di sponsorizzazione recavano denominazione e grafica quasi identiche a quelle del marchio protetto (persino i corrieri facevano confusione tra gli indirizzi delle due società errando nella consegna delle merci…). Divenuto insostenibile ed intollerabile lo stato delle cose, alla titolare dell’attività con marchio registrato non restava che fare ricorso alla Giustizia; eppertanto, assistita dagli Avvocati Andrea Lo Faso e Marzia D’Arrigo dello studio legale Lo Faso di Catania, la proprietaria del marchio registrato ricorreva d’urgenza al Tribunale di Catania – sezione specializzata in materia di impresa – affinchè venisse ordinata l’immediata cessazione dell’utilizzo del marchio imitatorio, in ogni sua forma.
Ciò perché il codice della proprietà intellettuale tutela espressamente i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato, unico legittimato, per un verso, a farne uso esclusivo e, per altro verso, a vietare a terzi l’utilizzo di identico o simile segno distintivo. Ciò prevede la legge per evitare – come nel caso a mano – che nell’ambito di attività economiche e commerciali aventi ad oggetto medesima attività di offerta di beni e servizi (nel caso in esame la ristorazione) possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (cosa che è difatti avvenuta allorquando, ad esempio, utenti intenzionati alla prenotazione di un tavolo presso il ristorante avente marchio registrato contattavano, per errore, l’altro).
I Giudici sono ormai concordi nel ravvisare una confondibilità tra due segni distintivi sotto il profilo della concorrenza sleale, quando, sulla base di una valutazione complessiva, il loro aspetto provoca, nella mente del consumatore, una impressione di somiglianza; ciò crea distrazione della clientela, diretta conseguenza della contraffazione del marchio.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Dott. Giorgio Marino, con provvedimento del 03.05.2021, ritenute pienamente provate: la registrazione del marchio, la sua titolarità in capo alla ricorrente e l’assoluta analogia tra i due marchi (con riferimento sia alla denominazione, che alla grafica) integralmente accoglieva il ricorso, condannando la società utilizzatrice del marchio imitatorio all’immediata cessazione dell’uso del medesimo ed ordinandone la rimozione dall’insegna (all’esterno del negozio ed all’interno delle vetrine), nonchè il sequestro di tutti i volantini e del materiale pubblicitario (cataloghi, depliant, brochure…). Il Giudice disponeva inoltre la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano “la Sicilia”. Per l’esecuzione di tutti i predetti adempimenti il Giudice concedeva alla Società soccombente un termine di dieci giorni, fissando in € 400,00 la penale per ogni giorno di ritardo. Il tutto oltre ad esemplare e cospicua condanna alle spese legali. Con la decisione in parola, il Tribunale di Catania – sezione specializzata per le imprese – ha tutelato appieno l’attività economica della ricorrente, la cui impresa di ristorazione – nota in Città - è stata ripetutamente messa in difficoltà da una concorrente sleale, la cui condotta è stata però rettamente sanzionata dalla Giustizia.