I Giudizi di Legittimità Costituzionale

I Giudizi di Legittimità Costituzionale

Mentre in Parlamento si discute della Riforma Costituzionale , vale la pena di ricordare che la impugnazione delle Leggi è un diritto sancito dalla Costituzione per ogni cittadino, sebbene con qualche perplessità in ordine alla procedura da seguire.

Mercoledi 8 Maggio 2024

In una Democrazia avanzata, come quella Italiana, occorre procedere ad una Riforma che abiliti il cittaidno leso da una norma infausta a ricorrere direttamente alla Corte delle Leggi senza passare dal “filtro” della decisione del Giudice remittente,investito daella questione sollevata in un giudizio civile o penale .

Attualmente per l’instaurazione del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi o degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, vi sono due modi di accesso alla Corte costituzionale, diversi nei presupposti soggettivi ed oggettivi:

a. il giudizio in via incidentale (o d’eccezione)

b.il giudizio in via principale (o d’azione)

1. Il giudizio in via incidentale

Rappresenta il procedimento quantitativamente prevalente e, in questo senso soltanto, ordinariamente seguito della Corte costituzionale nello svolgimento del controllo sugli atti legislativi.

In questo giudizio vi è un “introduttore necessario”, cioè un giudice che, nel corso di un processo (di qualunque tipo, civile, penale, amministrativo, e così via) che si stia svolgendo innanzi a lui – e che viene detto procedimento principale –, solleva d’ufficio o su istanza di parte davanti alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, e che per questo è chiamato dalla dottrina giudice a quo, cioè dal quale è sollevata tale questione mediante un’apposita ordinanza, detta ordinanza di rimessione (cfr. art. 1 l. cost. 1/1948).

Il giudice non può rimettere alla Corte la decisione sulla costituzionalità di una legge qualsiasi, ma soltanto se si rispettano due condizioni che diventano quindi requisiti di ammissibilità del giudizio di costituzionalità: che il giudice stesso stia per applicare quella legge nell’ambito del suo processo (requisito della rilevanza) e che egli abbia almeno un dubbio sulla legittimità costituzionale di quella legge, ossia ritenga – fornendo sufficiente motivazione – che la questione di costituzionalità non sia manifestamente infondata (requisito della non manifesta infondatezza).

Contemporaneamente, proprio perché il giudice ha sollevato la questione in via incidentale, in attesa della decisione della Corte, lo stesso giudice deve disporre la sospensione del suo processo, giacché la conclusione di questo sarà necessariamente condizionata dalla soluzione che la Corte costituzionale darà circa il dubbio di costituzionalità.

2. Ordinanza di rimessione

L’ordinanza di rimessione può essere adottata dal giudice d’ufficio, cioè su sua propria iniziativa, oppure su istanza presentata da una delle parti del processo principale o dal pubblico ministero (cfr. art. 1 l. cost. 1/1948 e art. 23 l. 87/1953). Va aggiunto che anche la Corte costituzionale, in quanto giudice, può sollevare davanti a se stessa questioni di legittimità costituzionale, quando essa si trova ad applicare norme di dubbia costituzionalità all’interno dei suoi propri giudizi (cfr. Corte cost. 22/1960). Invece, non essendo titolare di funzioni giurisdizionali, il pubblico ministero ha soltanto la facoltà di presentare al giudice l’istanza volta a fare sollevare la questione di legittimità, ma non dispone del potere di rimettere direttamente la questione alla Corte (cfr. art. 23, comma 1 e 3, l. 87/1953).

Nell’ordinanza di rimessione il giudice deve indicare i termini ed i motivi della questione, ossia gli elementi che concorrono a determinare il thema decidendum che il giudice offre alla Corte. In particolare, mentre i motivi riguardano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità voluti dalla legge (la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione), i termini sono costituiti dall’oggetto e dal parametro. L’oggetto è rappresentato dalla disposizione o dalle disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o delle Regioni (o ancora delle Province autonome di Trento e Bolzano), sulla quale o sulle quali, a parere del giudice, è prospettabile un dubbio di legittimità costituzionale. Il parametro risulta dalle disposizioni della Costituzione o di leggi di rango costituzionale che, sempre a parere del giudice, si presumono violate dalle predette disposizioni legislative (art. 23, comma 1 e 2 l. cit.).

3. Vizi di legittimità costituzionale

I vizi di legittimità costituzionale sono comunemente distinti in vizi formali e vizi sostanziali, a seconda che la violazione (o la non conformità) riguardi le regole costituzionali relative al procedimento di formazione e l’esternazione dell’atto legislativo, ovvero quelle che impongono un determinato contenuto normativo alla legge. Tra i vizi della legge, poi, deve farsi cenno al cosiddetto eccesso di potere legislativo, vizio elaborato traendo esempio dalla giurisprudenza amministrativa e dal vizio di eccesso di potere, configurato per valutare la correttezza dell’esercizio della discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti amministrativi, o meglio lo sviamento o la deviazione dell’atto dal fine di interesse pubblico cui tale atto è per legge destinato. La legge impone alla Corte di escludere dal suo sindacato di legittimità costituzionale “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento” (cfr. art. 28 l. 87/1953); con ciò si intende che la Corte non può mai sostituire la propria valutazione politica – ed in tal senso “di merito” – a quella già compiuta dal legislatore.

Va sottolineato che, per espressa previsione legislativa, la Corte è chiamata a pronunciarsi soltanto rispetto all’oggetto ed al parametro, così come sono definiti dal giudice a quo: si deve infatti rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero, come dice la legge, si può decidere soltanto “nei limiti dell’impugnazione” (art. 27 l. cit.).  Ma, se la Corte non può andare al di là dei confini testuali dell’oggetto e del parametro indicati dal giudice a quo, non si deve parimenti negare alla Corte autonomia interpretativa circa le disposizioni – sia legislative, che costituzionali – che le sono sottoposte. Tuttavia, per ridurre divergenze interpretative che possono dare luogo a conflitti di non facile soluzione, in ordine all’oggetto del suo giudizio la Corte tende frequentemente a privilegiare il diritto vivente (per lo meno là dove questo sia rintracciabile), vale a dire quella più diffusa interpretazione della legge che è stata già elaborata dagli organi deputati all’applicazione di quest’ultima, in specie da quelli giurisdizionali.

Ancora, e stavolta utilizzando una deroga consentita dalla legge al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte può giudicare su “altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata” (art. 27, ult. cpv., l. cit.). A questa modalità di intervento della Corte, che viene definita in dottrina come illegittimità costituzionale consequenziale, si ricorre quando, nella stessa o in altra legge, si ritrovano disposizioni che riproducono il medesimo contenuto normativo della disposizione dichiarata illegittima o che sono collegate da un nesso di strumentalità o funzionalità con la norma incostituzionale, oppure ancora quando dalla dichiarazione di illegittimità consegua che la presenza di altre disposizioni legislative non sia più costituzionalmente giustificata.

4. Oggetto del giudizio

Il giudizio di costituzionalità tende a concentrarsi sulle norme desumibili in via interpretativa dalle disposizioni legislative, norme che, tra l’altro, possono anche rivestire il ruolo di principi e quindi distanziarsi ancor di più dalle disposizioni scritte. Ciò determina l’emergere di pronunce della Corte costituzionale con le quali vengono annullate solo talune norme desumibili dalla disposizione legislativa, cosicché questa continua a far parte del testo della legge vigente.

5. Parametro del giudizio

Esso è formalmente costituito dalle disposizioni, e dai principi da queste ricavabili, posti dalla Costituzione e dalle leggi di rango costituzionale, cui si aggiungono le norme interposte, cioè quelle norme di rango legislativo che, per espressa previsione costituzionale, integrano il parametro di costituzionalità relativo ad altre fonti legislative (come, ad esempio, nel caso delle leggi adottate dalle Regioni nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, e che, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali posti con le leggi dello Stato; oppure nel caso dei decreti legislativi che devono rispettare le condizioni poste dalla legge di delega in base a quanto previsto nell’art. 76 Cost.).

6. Le Decisioni della Corte

Nel corso del giudizio ed alla fine dello stesso, la Corte provvede ad adottare le sue decisioni, contro le quali, per dettato costituzionale, “non è ammessa alcuna impugnazione” (art. 137, comma 3, Cost.).

Le decisioni adottate dalla Corte sono di due tipi: sentenze ed ordinanze. Entrambe debbono essere motivate, quantunque le ordinanze soltanto “succintamente” (cfr. art. 18, u.c., l. 87/1953). Secondo la legge, in via di principio, la Corte “giudica in via definitiva con sentenza”, e viceversa adotta con ordinanza “tutti gli altri provvedimenti di sua competenza” (art. 18, l. 87/1953). Le ordinanze vengono dunque senz’altro utilizzate per tutte le deliberazioni collegiali che non concludono definitivamente il giudizio; inoltre, la stessa legge consente alla Corte di utilizzare lo strumento dell’ordinanza anche al fine di concludere i giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, quando si decida nel senso della “manifesta infondatezza” della questione (cfr. art. 29, l. 87/1953). Le sentenze della Corte si distinguono in sentenze di inammissibilità, di accoglimento, e di rigetto. Con le prime, la Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità, quando accerta l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per consentire alla Corte di giudicare sulla fondatezza o meno della questione.  In altre parole, la Corte, con la sentenza di inammissibilità, non si pronuncia sulla questione, ma, come si dice, si ferma in limine litis (ad esempio, per irrilevanza della questione, insufficiente motivazione, e così via). Con le sentenze di accoglimento e con quelle di rigetto, invece, la Corte si pronuncia sulla questione sottopostale. Più esattamente, con la sentenza di accoglimento, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge, perché accoglie la questione di costituzionalità in quanto ritenuta fondata; con la sentenza di rigetto la Corte dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, che pertanto viene rigettata.

Circa l’efficacia delle sentenze di accoglimento, si rivolgono a tutti, hanno cioè efficacia erga omnes, a prescindere dalla modalità di accesso alla Corte costituzionale. Tutti i soggetti, e non soltanto quelli direttamente coinvolti dal processo principale da cui è sorta la questione in via incidentale, sono tenuti ad osservare queste sentenze della Corte. Con le sentenze di accoglimento, è accertata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative, e si determinano gli effetti giuridici conseguenti; e dunque tali sentenze sono definite in dottrina come “pronunce di accertamento con effetti costitutivi”. Circa gli effetti che ne conseguono, il fatto che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte non possano più trovare applicazione alcuna, significa che esse sono radicalmente espunte dall’ordinamento, nel senso che è a loro sottratta l’idoneità a produrre effetti giuridici vincolanti. Perciò tali norme non devono più essere applicate da alcuno, dai giudici o dall’amministrazione, neppure in relazione a situazioni o rapporti giuridici sorti prima della sentenza medesima, sempre che questi ultimi siano ancora pendenti.

Unica eccezione alla predetta delimitazione delle conseguenze derivanti dalle pronunce di accoglimento, è quella delle sentenze irrevocabili di condanna penale che sono state già pronunciate sulla base di una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte (cfr. art. 30, comma 4, l. 87/1953). Infatti, per evidenti ragioni di giustizia ed in applicazione del principio del favor rei (cfr. anche art. 25, comma 2, Cost.), cessa l’esecuzione di tali sentenze e tutti gli effetti penali.

Circa le sentenze di rigetto, dalle scarne indicazioni normative si deduce che il mancato accoglimento della questione non ha effetti erga omnes, ma inter partes, o meglio produce conseguenze giuridiche vincolanti il solo giudice a quo, il quale, non potendo impugnare la decisione della Corte, non può ovviamente riproporre, nello stesso processo ed in quella stessa fase del giudizio, l’identica questione già respinta dalla Corte. Se lo facesse, la Corte la respingerebbe con una pronuncia di inammissibilità.

Distintamente vanno poi considerate altre tipologie di pronunce della Corte, che si sono venute sviluppando in via di prassi e che la dottrina ha variamente sistematizzato.

Nelle sentenze interpretative di rigetto, la Corte dichiara la non fondatezza della questione in quanto dalla disposizione impugnata si deduca un’interpretazione normativa diversa da quella desunta dal giudice a quo, e comunque un’interpretazione che la Corte ritiene conforme alla Costituzione, e che è indicata nella motivazione della stessa sentenza (ed alla quale in genere fa rinvio il dispositivo; cfr. Corte cost. 11/1965). Talora la Corte tende a rafforzare le proprie pronunce interpretative di rigetto, utilizzando l’interpretazione prevalente nella giurisprudenza (c.d. diritto vivente), e correggendo in tal senso l’interpretazione divergente fornita dal giudice a quo (c.d. sentenze correttive; cfr. Corte cost. 202/1985). Altre volte, non sussistendo ancora un’interpretazione giurisprudenziale diffusa, la Corte elabora un’interpretazione mediante la quale appare possibile adeguare il dettato legislativo alla volontà della Costituzione (c.d. sentenze adeguatrici; cfr. Corte cost. 44/1978). Oppure, quando appare necessaria una modifica della disciplina legislativa per riportare la legge a Costituzione, la Corte può includere nelle sue sentenze di rigetto, anche in quelle interpretative, un monito rivolto al legislatore, invitandolo ad intervenire (c.d. sentenze monitorie; cfr. Corte cost. 431/1987), talora indicandogli anche i criteri da seguire (c.d. sentenze decalogo; cfr. Corte cost. 225/1977), talvolta rilevando che la pronuncia di rigetto è condizionata alla transitorietà della disciplina in vigore (c.d. sentenze di legittimità provvisoria; cfr. Corte cost. 67/1974). Non è raro, poi, che le sentenze interpretative di rigetto costituiscano una prima forma di pronuncia della Corte costituzionale; qualora l’interpretazione giurisprudenziale si mantenga distante da quella considerata dalla Corte come conforme a Costituzione, oppure quando il legislatore, anche ripetutamente sollecitato, non intervenga, la Corte può ribaltare la tipologia di sentenza, ed adottare una sentenza di accoglimento, anche interpretativa (c.d. tecnica della doppia pronuncia; cfr. Corte cost. 42 e 44/1961 e poi 93/1965).

Nelle sentenze interpretative di accoglimento la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui se ne deduca una determinata interpretazione normativa che è ritenuta dalla Corte non conforme alla Costituzione e che è espressamente indicata anche nel dispositivo della sentenza (e non solo nella motivazione, come invece accade nelle sentenze interpretative di rigetto). Sebbene venga fatto salvo il testo scritto della disposizione, e se ne cancelli soltanto una delle possibili norme desumibili in via interpretativa, queste pronunce “manipolano” in senso innovativo il dettato legislativo (e per questo sono definite anche manipolative o normative), facendo talora assumere alla Corte un ruolo sostanzialmente paralegislativo.

Tra queste sentenze spiccano quelle di accoglimento parziale, nelle quali si dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in relazione ad una norma che viene tratta da una parte del testo della disposizione medesima (cfr. Corte cost. 63/1966). Vi sono poi le sentenze additive, nelle quali la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una parte peculiare della disposizione impugnata, esattamente di quella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte, la disposizione omette di dettare una determinata disciplina normativa che invece deve considerarsi costituzionalmente necessitata (cfr. Corte cost. 190/1970). Così operando, si aggiunge la norma mancante al testo vigente, senza tuttavia modificare testualmente quest’ultimo.

Ancora più sofisticate sono le sentenze sostitutive, nelle quali al contempo si dichiara l’illegittimità di una determinata norma tratta dalla disposizione impugnata e la si sostituisce con un’altra norma che, a parere della Corte, è costituzionalmente necessitata (cfr. Corte cost. 398/1989).

7. Il giudizio in via principale (o d’azione)

Questo procedimento è utilizzato allorché lo Stato, le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, mediante ricorso, adiscono direttamente la Corte costituzionale in ordine alle leggi approvate dagli altri enti (art. 2 l. cost. 1/1948; e art. 97 statuto t.A.A.).

In questo caso il giudizio della Corte è innescato da una sorta di “azione” direttamente proposta dall’organo di un ente (Stato o Regione), mediante la presentazione di un ricorso avverso l’atto legislativo adottato dall’organo dell’altro ente, e perciò senza l’intermediazione di un giudice. Va aggiunto che, a differenza dei giudizi di costituzionalità in via incidentale, le parti del giudizio in via principale (cioè il Governo, la Regione o le Province autonome) mantengono nel corso del procedimento la cd. disponibilità della lite, giacché è ammessa la rinuncia al ricorso che, se accettata dall’altra parte, determina l’estinzione del giudizio.

Il procedimento dei giudizi in via principale è stato modificato a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Circa i giudizi su ricorso del Governo a nome dello Stato, adesso l’art. 127, comma 1, Cost. consente al Governo di promuovere la questione di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale e dunque in via immediatamente successiva all’entrata in vigore di quest’ultima.

Il Governo promuove la predetta questione di legittimità quando ritenga che la legge regionale “ecceda la competenza della Regione”: ciò ha sinora significato, in base alla giurisprudenza ormai consolidata, che il ricorso statale può concernere non soltanto eventuali vizi di competenza della delibera legislativa regionale, ma qualsiasi vizio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. 30/1959 ed ora 94/2003); né occorre che il ricorrente dimostri un interesse concreto a ricorrere, in quanto il Governo agisce a tutela dell’ordine giuridico complessivo.

Specifiche discipline sono dettate per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale relativi alle leggi regionali di approvazione degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, e del trentino Alto Adige. In particolare, circa gli statuti ordinari, la disciplina costituzionale ora vigente (art. 123 come sostituito con l. cost. 1/1999) prevede che la legge di approvazione dello statuto, dopo la doppia votazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio regionale, possa essere oggetto di ricorso governativo davanti alla Corte costituzionale alle seguenti condizioni: l’impugnazione governativa concerne la “questione di legittimità costituzionale degli statuti”, e dunque, come accade di norma, qualunque vizio di legittimità dell’atto regionale; ed il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto. Il ricorso è dunque preventivo rispetto all’entrata in vigore dello statuto, ma il giudizio della Corte sembra poter divenire successivo, in quanto l’art. 123, comma 3 Cost. prevede che, a seguito di referendum popolare richiesto sullo statuto regionale, questo possa essere promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Passando adesso al ricorso delle Regioni (o delle Province autonome) contro la legge o gli atti aventi valore di legge dello Stato o delle altre Regioni (o anche, per le Province autonome, contro la legge della Regione t.A.A. o quella dell’altra Provincia autonoma), il ricorso è proposto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di quest’ultima (o dal Consiglio provinciale); ed è immediatamente successivo alla pubblicazione della legge statale (o regionale) già promulgata e pubblicata, in quanto deve essere notificato al Presidente del Consiglio (o al Presidente della Giunta regionale) entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto legislativo statale o regionale (cfr. l’art. 127, comma 2, Cost., come modificato dalla l. cost. 3/2001). Peraltro, anche in questo caso, ed alle medesime condizioni già ricordate per i ricorsi statali avverso la legge e lo statuto regionale, la Corte costituzionale può sospendere l’esecuzione dell’atto legislativo statale impugnato dalla Regione (v. il nuovo art. 32 l. 87/1953 come sostituito dalla l. 131/2003).

Il giudizio di legittimità costituzionale che discende dal ricorso della Regione (o della Provincia autonoma), quindi, non è preventivo, ma, anche in questo caso, successivo all’entrata in vigore della legge statale (o dell’altra Regione), e la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale della legge statale (o dell’altra Regione) produce effetti erga omnes corrispondenti a quelli del giudizio in via incidentale. A differenza di quanto avviene per il ricorso statale, il ricorso della Regione (o della Provincia autonoma) deve necessariamente riguardare la lesione della sfera di competenza regionale o provinciale (cfr. il nuovo art. 127, comma 2, Cost.), e dunque l’invasione o la menomazione delle sfere di competenze legislative attribuite per Costituzione alla Regione o alla Provincia autonoma (cfr. art. 32, l. 87/1953). Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso regionale anche quando la presunta menomazione sia stata determinata dalla violazione di norme costituzionali diverse da quelle attributive di sfere di competenza, ma comunque attinenti a diritti o interessi regionali costituzionalmente protetti (Corte cost. 302/1988). In ogni caso, e dunque distinguendosi per questo aspetto dal ricorso statale avverso le leggi regionali, il ricorso regionale avverso gli atti legislativi dello Stato (o delle altre Regioni) è ammissibile a condizione che si dimostri un interesse a ricorrere concreto ed attuale, cioè a condizione che l’impugnazione regionale, se accolta dalla Corte, abbia un qualche effetto pratico a favore della Regione; ciò non si verificherebbe, ad esempio, qualora quest’ultima sia già intervenuta a disciplinare la materia oggetto della legge statale che si intende impugnare (cfr. Corte cost. 18/1956 e 28/1976).

8.Conclusioni

Da quanto innanzi esposto appare evidente la limitazione per ogni Cittadino di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale per fare dichiarare illegittima una Legge dello Stato laddove la stessa sia lesiva in tutto o in parte dei diritti de singolo.

Tale potestà è riconosciuta unicamente alle Regioni con le modalità e nei casi innanzi esposti.

Il singolo Cittadino si vede quindi costretto ad essere sottoposto al vaglio del Giudice procedente per poter eccepire la illegittimità della Legge che lo penalizza.

Tale meccanismo non consente rimedi laddove il Magistrato vanifichi le aspettative del richiedente

benché supportate da argomentazioni giuridiche di rilievo e che appaiono meritevoli di accoglimento.

Sul piano concreto,tale meccanismo ormai desueto dinanzi al proliferare delle Leggi, spesso in contrasto tra loro,deve ritenersi del tutto incompatibile con una visione della Giustizia più moderna ed incentrata sul concetto di servizio per il Cittadino come enuncia la stessa Costituzione laddove afferma che la Giustizia è amministrata in nome del Popolo Italiano e dell’art.111 della Costituzione che ha introdtto nel 1999 il principio del c.d. Giusto Processo.

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