Processo penale: l'obbligo di motivazione rafforzata del giudice di appello

Processo penale: l'obbligo di motivazione rafforzata del giudice di appello

Con la sentenza n. 17712 del 6 maggio 2024 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione evidenzia il dovere del giudice di appello di esporre in maniera “rafforzata” le ragioni che lo hanno indotto a riformare la sentenza di primo grado.

Mercoledi 8 Maggio 2024

Il caso: il Tribunale di Roma condannava Tizio alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 171 bis comma 1 e 171 ter comma 2 lett. a) della legge n. 633 del 1941 e 648 cod. pen., reati a lui contestati per avere abusivamente detenuto per la vendita numerosi CD e DVD abusivamente riprodotti.

La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, assolveva Tizio dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.

La società che tutela i diritti di autore ricorre in Cassazione, deducendo il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata, non avendo i giudici di secondo grado in alcun modo vagliato le fonti di prova raccolte in primo grado, senza nemmeno accennare le linee portanti del proprio ragionamento alternativo, limitandosi a esprimere, in mezza riga di motivazione, una supina e acritica adesione ai motivi di appello.

Infatti la Corte distrettuale si era limitata ad affermare: "questa Corte osserva che le considerazioni in diritto svolte dall'appellante meritino accoglimento. E che tali argomentazioni, una volta constatata la pertinenza al caso in esame, impongono di assolvere l'imputato e non di dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione”.

Per la Cassazioe la censura è fondata: sul punto ribadisce che:

a) il giudice di appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione delmedesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto tuttavia a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera "rafforzata", dando cioè puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte;

b) in definitiva, la motivazione "rafforzata", richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado a prescindere dall'eventuale rinnovazione dell'istruttoria, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore;

c) nel caso in esame, ricorre la violazione dell'onere di "motivazione rafforzata" da parte di giudici di secondo grado, essendo mancato qualsivoglia confronto con le argomentazioni della sentenza di primo grado, che è stata riformata per effetto di un generico e del tutto acritico recepimento delle doglianze difensive, di cui non è stata illustrata e motivata l'effettiva pregnanza.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 17712 2024

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