Natura e decorrenza del termine per proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto dell'INPS

Natura e decorrenza del termine per proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto dell'INPS

L’erronea indicazione del termine per proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto delle domande avente ad oggetto il riconoscimento delle prestazioni previdenziali (es. pensione di inabilità civile, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.), trattandosi di termine indisponibile dalle parti, non incide sul decorso dei termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

Mercoledi 1 Aprile 2020

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7494/2020, pubblicata il 24 marzo 2020.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, l’Inps rigettava la domanda amministrativa presentata da una signora tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile per ciechi parziali.

Avverso il provvedimento di rigetto, l’assistita proponeva ricorso innanzi al Tribunale che veniva accolto.

La sentenza di primo grado veniva rigetta in sede di gravame dalla Corte d’Appello, la quale considerava tardiva l’impugnazione dell’assistita avverso il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda, essendo stata essa presentata oltre il termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto della suddetta domanda.

La vertenza, pertanto, veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’assistita, la quale deduceva, fra l’altro l’erroneità della decisione della Corte d’Appello per non aver quest’ultima considerato, ai fini del decorso del nuovo termine di decadenza, il successivo ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento di diniego e che l’INPS aveva indicato nel provvedimento di rigetto la possibilità di presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni e azione giudiziaria entro 3 anni dalla scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso amministrativo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, ribadendo, con riferimento alla decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, ma applicabile anche alla decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, comma 3 relativa alla proposizione della domanda giudiziale avverso il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per l’ottenimento della prestazione previdenziale, il principio affermato in altri arresti, secondo cui, “l’erronea indicazione da parte dell’INPS del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7494/2020

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