La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2297 del 31 gennaio 2025 fa chiarezza in merito ai presupposti in presenza dei quali gli eredi acquisiscono il diritto a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia del loro dante causa, maturati e non riscossi.
Lunedi 3 Febbraio 2025 |
Il caso: La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, rigettava la domanda svolta dagli eredi di Tizio per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non aveva richiesto la liquidazione.
Gli eredi di Tizio ricorrono in Cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione apparente in ordine al fatto storico della asserita rinuncia al diritto da parte del de cuius.
Per la Cassazione il ricorso è da rigettare per i seguenti motivi:
a) in tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev'essere preceduta, a pena d'improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'INPS, in quanto ente competente all'erogazione della prestazione;
b) l'improponibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità;
c) la necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l'intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle previsioni generali dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533: nell'imporre alla parte privata d'interpellare, in prima battuta, l'ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie, scongiurando il rischio d'inutili aggravi;
d) la domanda amministrativa, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento;
e) in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi; pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell'erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione.