Inammissibile il preliminare di donazione di un bene.

Inammissibile il preliminare di donazione di un bene.
Mercoledi 8 Aprile 2020

La scrittura con la quale un soggetto si impegna a donare ad un terzo la proprietà di un bene non può essere qualificata come preliminare di donazione.

Di conseguenza essa non produce l’obbligo di contrarre, in quanto in contrasto con il requisito della spontaneità della donazione che deve sussistere al momento del contratto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6080/20, depositata il 4 marzo 2020.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal giudizio promosso dall’attore nei confronti del fratello con il quale chiedeva al Tribunale di trasferire in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, un immobile e un garage realizzato con l’apporto di entrambi nel periodo in cui essi vivevano fuori dall’Italia, e che il convenuto si era impegnato a donare all’attore con una scrittura privata.

Il Tribunale riteneva la suddetta scrittura un atto preliminare unilaterale di vendita, il cui corrispettivo era costituito dal pagamento dei materiali e dai lavori per la realizzazione dell’immobile eseguiti dall’attore ed accoglieva la domanda di quest’ultimo.

Di diverso avviso la Corte di Appello la quale ribaltava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda dell’originario attore. Secondo la Corte territoriale, la scrittura non poteva qualificarsi come una donazione o promessa di donazione in quanto priva dei requisiti formali richiesti dalla legge ad substantiam. Inoltre, secondo gli stessi giudici, non era configurabile, nel caso di specie, neanche un preliminare di vendita, in quanto nella scrittura non erano stati indicati né il corrispettivo del trasferimento del bene, né i dati identificativi dell’immobile (confini, riferimenti catastali), né i dati della planimetria, questi ultimi ancor più necessari trattandosi di un’unità immobiliare compresa in un’altra unità di maggiore estensione.

La vicenda, giungeva così all’esame della Corte di Cassazione sul ricorso promosso dalla moglie dell’originario attore, quale eredi di quest’ultimo deceduto nelle more.

LA DECISIONE: La sentenza della Corte di Appello è stata confermata dalla Cassazione la quale ha rigettato il ricorso, ribadendo quanto già affermato in altri arresti giurisprudenziali secondo cui "una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto" (Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153; da ultimo, Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 a mente della quale la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, "essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare").

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.6080/2020

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