Nella sentenza dell'8 ottobre 2019 il Tribunale di Caltanisetta precisa che i genitori sono tenuti non solo ad impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica (internet, sms, wathsapp ecc), ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.
Martedi 7 Aprile 2020 |
Il caso: Il minore X, in concorso con altri minori, per motivi abbietti e futili, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo, molestava la minore Y in modo tale da cagionare alla predetta un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari.
Il minore, ascoltato all'udienza manifestava il proprio dispiacere e pentimento in ordine ai fatti che hanno dato luogo all'apertura del presente procedimento, rappresentando la volontà di non commettere più errori simili; la madre del minore, ascoltata alla medesima udienza, si mostrava consapevole in ordine alla gravità della condotta posta in essere dal figlio e in relazione all'importanza del dovere di educazione e vigilanza verso il minore.
Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue:
a) i pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica rendono necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate; è bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l'educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi;
b) l'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità, cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori;
c) i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore;
d) riguardo all'uso della rete telematica, l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti; al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori.
Esito: incarico al Servizio Sociale competente sul territorio per il compimento un'attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre di quest'ultimo anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa