Firmata nella giornata del 30 marzo 2020, entra in scena la convenzione che consentirà alle Banche di “finanziare” la corresponsione dell’integrazione al reddito (c.d. cassa integrazione) in favore dei lavoratori dipendenti.
Martedi 7 Aprile 2020 |
L’operazione verrà realizzata per effetto di una apertura di credito, operata dalla Banca nei confronti di ogni lavoratore, per un importo forfettario complessivo di € 1.400,00, che cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale in favore della Banca anticipataria.
La convenzione, siglata tra l’ABI e le organizzazioni sindacali, consentirà ai lavoratori (soci lavoratori, lavoratori agricoli e del settore pesca), destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito - di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - dipendenti di datori di lavoro che li abbiano sospesi dal lavoro a zero ore e che, contestualmente, abbiano fatto richiesta di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale, di accedere all’anticipazione delle somme dovute dall’Ente Previdenziale a titolo di trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.
Nel concreto, però, quali sono le modalità operative dell’accordo?
Leggendo il testo della convezione, appare evidente che il lavoratore/dipendente dovrà provvedere all’apertura di un apposito rapporto di conto corrente sui cui accordata una linea di credito (apertura di credito) da parte dell’Istituto bancario di riferimento.
Trattasi di un vero e proprio finanziamento bancario, tant’è vero che il testo della convenzione, pur esplicitando che gli Istituti Bancari “adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi”, fa salva la facoltà degli stessi di “procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio”.
In assenza di specifiche indicazioni, in sede pre-contrattuale, sarà opportuno vagliare le condizioni contrattuali proposte dalla Banca, specie in merito agli eventuali costi del conto corrente e dell’apertura di credito in conto corrente vagliando, in particolare, la presenza di clausole che consentano alla Banca l’applicazione di interessi debitori a carico del lavoratore correntista.
Ma non è tutto perché, intervenendo un rapporto di apertura di credito in conto corrente, è bene chiedersi quali siano le sorti di detto rapporto e, soprattutto, quando detto rapporto potrà considerarsi estinto con conseguente liberazione del lavoratore.
Come accennato, l’Istituto Bancario anticiperà il versamento delle somme dovute da parte dell’Ente Previdenziale a titolo di trattamento di integrazione salariale. Di conseguenza, il rapporto di apertura di credito verrà meno allorquando l’INPS corrisponderà alla Banca le somme in precedenza anticipate dalla Banca.
È oltremodo evidente che il versamento delle somme da parte dell’INPS, in favore della Banca, avrà effetto solutorio e liberatorio rispetto al debito in precedenza maturato in capo al lavoratore per effetto dell’apertura di credito in conto corrente.
Sin qui nulla quaestio, ma cosa accade se la domanda di accesso all’integrazione salariale non dovesse essere accolta, anche per una eventuale indisponibilità delle risorse? Ovvero, cosa accade se l’Ente Previdenziale non dovesse provvedere al versamento delle somme in precedenza anticipate dalla Banca?
In questo caso la posizione del lavoratore si complica.
In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di integrazione salariale ovvero in caso di mancato versamento da parte dell’INPS, nel termine di sette mesi dall’anticipazione del credito, il lavoratore sarà obbligato a corrispondere alla Banca le somme in precedenza anticipate, entro 30 giorni dalla richiesta.
Potrebbe accadere, però, che il lavoratore si renda inadempiente ed in tal caso, salvo l’intervento dei c.d. fondi di garanzia da parte delle Regioni e Provincie Autonome, la Banca sarà tenuta a comunicare al datore di lavoro il debito maturato dal lavoratore per effetto dell’operazione di anticipazione di credito in conto corrente.
La comunicazione operata dalla Banca obbligherà il datore di lavoro a versare, sul conto dedicato, le retribuzioni spettanti al lavoratore sino all’estinzione del debito maturato.
Per espressa disposizione della convezione tra l’ABI e le sigle sindacali, nell’accedere alla richiesta di apertura di conto corrente con contestuale anticipazione di credito, il lavoratore è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a versare, in favore della Banca, le retribuzioni eventualmente necessarie per l’estinzione del debito in precedenza maturato.
È bene evidenziare, infine, che il datore di lavoro, a fronte di omesse e/o errate comunicazioni in favore della Banca o a fronte del mancato accoglimento della richiesta di integrazione del reddito salariale per sua responsabilità, sarà chiamato a rispondere in solido con il lavoratore nei confronti della Banca.
Operativamente, pertanto, la Banca potrà richiedere anche al datore di lavoro l’importo in precedenza anticipato e, per espressa previsione della convenzione, il datore di lavoro è chiamato ad adempiere entro giorni trenta dalla richiesta.