Il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Sassari nella sentenza n. 452 del 7 maggio 2023.
Giovedi 22 Giugno 2023 |
Il caso: Tizia citava in giudizio il Condominio Alfa, deducendo che:
- era proprietaria esclusiva di una porzione immobiliare facente parte del Condominio convenuto;
- nel marzo 2017 esplodevano le condutture fognarie del palazzo che corrono sotto il piano di calpestio del giardino di sua proprietà allagando con liquami l'intero giardino;
- detto allagamento di liquami danneggiavano il giardino, tanto che si rendeva necessario provvedere a una serie di lavori volti al ripristino del giardino; per detti lavori aveva subito l'esborso della somma di Euro 6.100,00;
Chiedeva quindi, stante la responsabilità del Condominio in ordine all'evento dannoso, che lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno subito.
Il Condominio si costituiva eccependo in via preliminare che Tizia al momento del verificarsi dell'evento non era proprietaria dell'immobile e che di conseguenza non poteva chiedere il risarcimento asseritamente arrecato ad una porzione immobiliare non di sua proprietà, avendo ricevuto l'immobile per donazione in data 29.5.2019 e non avendo ricevuto alcuna cessione del diritto al risarcimento del danno.
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione del Condominio, rigetta la domanda di Tizia evidenziando che:
a) con la sentenza n. 2951/2016, le Sezioni Unite sono intervenute a comporre un contrasto tra le sezioni e, in accoglimento dell'orientamento maggioritario, hanno ritenuto che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale;
b) pertanto, il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c..
c) di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.