La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rìlevanza la comunicazione alla parte, e comporta l'obbligo per il giudice di nominare tempestivamente un nuovo difensore d'ufficio.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24494/2023.
Venerdi 23 Giugno 2023 |
Il caso: Con la sentenza impugnata, la Corte dii appello di Napoli confermava integralmente la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di Tizio per il reato ex art. 648 c.p.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:
a) l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 97, 107, 178, lett. e 179 cod. proc. pen dal momento che, dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia la notifica della fissazione dell'udienza di appello era stata fatta solo al difensore rinunciante e non al nuovo legale da nomimlrsi ai sensi dell'art. 97, comma l, cod. proc. pen;
b) il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione già in data precedente alla sentenza di appello.
Per la Cassazione entrambi i motivi sono fondati: si evidenzia che:
1) La Corte partenopea rigettava l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso al nuovo difensore, sul presupposto che la rinuncia al mandato del precedente legale non era accompagnata dalla prova della avvenuta comunicazione della rinuncia all'assistito, per cui l'originario difensore restava onerato dell'incarico; la difesa però ha precisato che l'eccezione non concerneva la nomina al nuovo difensore, ma a quello che avrebbe dovuto essere nominato d'ufficio;
2) la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rìlevanza la comunicazione alla parte, e comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell'atto abdicativo, previsto dall'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., carattere temporaneo, a garanzia dell'effettività della difesa;
3) inoltre, il termine massimo di prescrizione di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., risulta pertanto intervenuto - in difetto di eventi sospensivi - il 29 ottobre 2021: il reato è dunque estinto per prescrizione.
Cassazione penale sentenza n.24494 2023