Obbligo di contribuzione alle spese straordinarie: presupposti e onere della prova

Obbligo di contribuzione alle spese straordinarie: presupposti e onere della prova

Si segnala la sentenza del Tribunale di Alessandria del 21 marzo 2023 in materia di obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore del figlio da parte del padre, divorziato, nel caso di acquisto di un'auto la cui spesa sia stata sostenuta dall'ex moglie senza previo accordo.

Martedi 27 Giugno 2023

Il caso: Mevia notificava a Tizio atto di precetto per € 18.849,00 tra cui € 12.049,84 a titolo di rimborso 50% per spese straordinarie sostenute per il figlio "come da documentazione allegata e già comunicata al debitore".

Tizio proponeva opposizione, contestando il credito, e, in particolare quello relativo alle spese straordinarie perché non concordate e perché non necessarie, essendo riferibili all'acquisto di un'autovettura che Mevia aveva prima intestato a sé stessa, e solo successivamente, aveva volturato a favore del figlio, Caio.

Tizio deduceva che la mancanza di previo accordo lo esimeva dall'obbligo del rimborso, aggiungendo anche il fatto che la vettura sembrava essere stata acquistata dalla controparte per sé e solo in un secondo tempo concessa in uso al figlio.

Mevia, costituitasi, eccepiva che:

- l'autovettura era stata concessa al figlio in comodato d'uso, regolarmente registrato;

- la stessa era assolutamente necessaria per il figlio, in quanto egli risiedeva nel Comune di M. e lavorava nel Comune di P., due centri abitati che distavano circa 20 km e tra i quali non esistevano collegamenti pubblici diretti.

Il Tribunale, nel dichiarare non dovuta la somma di € 12.049,84, richiesta a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'acquisto di un'autovettura, così motiva la propria decisione:

a) in tema di separazione personale non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori;

b) nel caso di specie, però, non vi sono elementi per ravvisare i presupposti per ritenere giustificata la spesa, alla stregua delle seguenti argomentazioni:

- in primo luogo, la parte opposta nulla allega e prova in ordine al fatto che la spesa in esame fosse proporzionata alle disponibilità economiche dei genitori;

- in secondo luogo, nessun elemento è offerto per giustificare le ragioni per cui le esigenze di spostamento da M. a P. non potessero essere soddisfatte con l'acquisito di un mezzo di trasporto più economico rispetto ad una vettura di quel costo;

- dagli atti risulta che il figlio ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dall'ottobre 2021, e quindi, da un lato, le esigenze di spostarsi sono sorte qualche mese dopo l'acquisto della vettura, dall'altro lato, a partire dal mese di ottobre egli avrebbe anche potuto contribuire alla spesa per l'acquisto;

- infine, il fatto che l'acquisto sia stato fatto in favore della Mevia e che poi la vettura sia stata concessa in comodato al figlio lascia intendere che la stessa possa essere stata anche destinata ad un uso non esclusivo di quest'ultimo.

Allegato:

Tribunale Alessandria sentenza 21 marzo 2023

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