Con l'ordinanza n. 19907/2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito agli effetti della rinuncia all'azione effettuata dal legale privo di una procura valida ad hoc.
Venerdi 17 Agosto 2018 |
Il caso: Anteriormente all'udienza camerale la ricorrente depositava in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal solo difensore con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta sia dal difensore che dalla parte, con richiesta di compensazione delle spese.
La Corte di Cassazione, nel valutare l'efficacia di tale atto, osserva quanto segue:
diversamente da quanto sostenuto dal difensore nel suindicato atto, la procura rilasciatagli dalla parte in calce al ricorso non lo abilita espressamente e specificatamente (anche) a disporre del diritto in contesa mediante la rinunzia in oggetto;
la legge non determina ih contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere;
in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, come quella data nel caso in esame, si è riconosciuto il potere del difensore di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente, nonchè di compiere con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa, come ad es.: consentire od opporsi alle prove avversarie e di rilevarne l'utilità, rinunziare a singole eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della domanda, senza l'osservanza di forme rigorose;
viceversa, si deve escludere che la procura alle liti con formule ampie e generiche consenta al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio;
peraltro, tale atto denota la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso giacchè la dichiarazione di rinunzia che nel caso di specie, sia sprovvista dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., comma 2, non è idonea a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 390 e 391 c.p.c., ma si palesa idonea a rivelare il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso e a determinare così la cessazione della materia del contendere.
Esito: ricorso dichiarato inammissibile con compensazione delle spese
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018