La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (per interdizione, inabilitazione o fallimento) o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza prima della costituzione in giudizio o all’udienza, sono tutte cause di interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l’altra parte provveda alla riassunzione. Il processo interrotto deve essere riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione, pena l’estinzione.
Al fine di non essere dichiarata contumacia, la parte contro la quale è avvenuta la riassunzione deve procedere alla costituzione con una nuova comparsa o è sufficiente che il suo procuratore compaia all’udienza fissata dopo la riassunzione?
Sul punto non vi è univocità di vedute all’interno della giurisprudenza. Infatti:
1. Con la sentenza n. 26372/2014 del 16 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che dopo la riassunzione anche se la parte già costituita non provveda alla nuova costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, ha il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell’interruzione del processo, in quanto costituita fino a quel momento e la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte;
2. Con la la sentenza n. 19613/2011 del 26 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.
Contrariamente a quanto statuito in precedenza con le suddette sentenze, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19835/2018, pubblicata il 26 luglio scorso, ha affermato che non possono essere considerati contumaci le parti costituite prima dell’interruzione del processo che, a seguito della riassunzione promossa dalle altre parti, non provvedano al deposito di una nuova comparsa ma partecipino all’udienza fissata per la prosecuzione a mezzo del loro procuratore.
IL CASO: La vicenda esaminata con la suddetta ordinanza trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello, a seguito della riassunzione del processo, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese legali in favore di alcuni appellanti, mentre escludeva gli altri appellanti, che si erano già costituiti prima dell’interruzione dalla liquidazione in quanto ritenuti contumaci non essendosi costituiti nel giudizio di riassunzione, ma avendo partecipato semplicemente all’udienza fissata per la prosecuzione. Pertanto, gli appellanti dichiarati contumaci proponevano ricorso per Cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 303 c.p.c.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto errato il ragionamento della Corte di Appello nel dichiarare la contumacia dei ricorrenti escludendoli dalla liquidazione delle spese e, nell’accogliere il ricorso dopo aver dato atto che ai sensi dell’articolo 303 c.p.c. si procede in contumacia “se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata” e che dopo la riassunzione all’udienza era comparso il legale dei ricorrenti che li difendeva nel processo prima dell’interruzione depositando la nota spese, ha evidenziato che “ in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa ( Cass. 14100/2003).