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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12913/2017 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 88, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CALLEA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO FRANCVSCO CALLEA;
- ricorrente -
contro
CALABRA SOLVENTI DI P.D. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIETTA DI RANGO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 336/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARTANO.
La sig.ra S.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 336/17.
Resiste con controricorso la società Calabria Solventi di P.D. & C. s.a.s..
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza camerale la ricorrente ha in data 14/4/2018 depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal solo difensore con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta sia dal difensore che dalla parte, con richiesta di compensazione delle spese.
Diversamente da quanto sostenuto dal difensore nel suindicato atto, la procura rilasciatagli dalla parte in calce al ricorso non lo abilita espressamente e specificatamente (anche) a disporre del diritto in contesa mediante la rinunzia in oggetto.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 82 c.p.c., comma 2), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.). ...
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