In tema di mediazione obbligatoria avente ad oggetto l'impugnazione di delibere condominiali, si segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 3159 del 23 febbraio 2021, nella quale si chiarisce quando si realizza l'effetto impeditivo della decadenza ex art. 1137 c.c.
Giovedi 25 Marzo 2021 |
Il caso: Con atto di citazione, Tizio e Caio (comproprietari dell'appartamento interno A03 del Condominio Alfa in Roma) evocavano in giudizio il Condominio stesso per sentire dichiarare nulle o annullabili alcune delibere condominiali approvate in data 14/06/2018 relative a questioni insorte circa il cancello carrabile e le relative spese, nonchè l'affidamento ad un tecnico dell'incarico di periziare lo stato del muro sottostante i terrazzi degli attori.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva la decadenza dall'impugnazione e, nel merito, contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, nell'esaminare preliminarmente l'eccezione di tardività dell'impugnazione, in relazione al termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c.. osserva quanto segue:
a) è accertato che Tizio fosse presente all'assemblea, per cui il dies a quo del termine coincide con quello della delibera, per cui esso scadeva il 14/07/2018;
b) ai sensi del D.L.vo 28/2010 art. 5 co. 6°, "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta”;
c) gli attori hanno incardinato tempestivamente il procedimento di mediazione presentando la relativa istanza in data 11.7.18, ma la comunicazione di quest'ultima risulta effettuata al Condominio solo in data 16.7.18, dunque oltre il termine di 30 giorni;
d) contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, la disposizione cit. riferisce l'effetto "impeditivo" della decadenza alla comunicazione dell'istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attività esecutive e gestorie;
e) non sembra che la suddetta l'interpretazione letterale del cit. co. 6° possa confliggere con principi di natura costituzionale, rimettendo ad un terzo, e non al soggetto onerato, di compiere l'attività interruttiva di una decadenza: ciò perché l'art. 8 comma 1 D.L.vo 28/2010 prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione;
f) pertanto, alla stregua della disposizione sopra citata, la parte interessata può introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l'Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni; se non si avvale di tale possibilità e la comunicazione avviene poi tardivamente, non vi è motivo per escludere che si producano a suo carico le relative conseguenze.
DECISIONE: la decadenza ex art. 1137 co. 2° c.c. non è stata validamente impedita dall'istanza di mediazione proposta dagli attori, con le conseguenze di legge.