Si segnala la sentenza n. 3743/2024 del Tribunale di Napoli nella quale è stata affrontata la questione degli effetti, interruttivi o sospensivi, della domanda di mediazione ai fini della decadenza della domanda giudiziale.
Mercoledi 28 Agosto 2024 |
Il caso: La società Delta impugnava una serie di delibere adottate dall'assemblea dei condomini nel corso della riunione alla quale non aveva partecipato la società istante; si costituiva il Condominio, nella persona dell'amministratore, eccependo la tardività della proposizione dell'opposizione, in quanto: la procedura di mediazione aveva comportato la sospensione del termine per impugnare sicché, cumulando il periodo intercorso fra la notifica del verbale assembleare e la data di presentazione dell'istanza di mediazione con quello intercorso fra il verbale negativo di mediazione e la notifica dell'atto di citazione, risultava spirato il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II coma, c.c.
Il tribunale, nel rigettare l'eccezione sollevata dal convenuto, rileva che:
a) l'art. 5, VI comma, del D.Lgs. 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente le riforme apportate dal D.Lgs. 149/2022 in vigore dal 30/06/2023, stabilisce che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale; dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo";
b) l'introduzione della procedura di mediazione determina, in forza di detta disposizione testuale, non già la sospensione, bensì l'interruzione del termine per impugnare la delibera, giacché la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 - "impedisce la decadenza" - e l'individuazione di un nuovo termine di decorrenza del termine in caso di fallimento della mediazione vanno interpretate nel senso che detto termine ritorni a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare;
c) dopo l'effettiva conclusione della procedura di mediazione, per la durata anche maggiore dell'art. 6 D.Lgs. 28/2010 che abbia in concreto avuto, e dopo la formazione del verbale negativo della mediazione, quindi, inizia a decorrere nuovamente, per intero, il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II comma, c.c.;
d) nel caso in esame, conclusasi la procedura di mediazione obbligatoria con verbale negativo del 28 ottobre 2021, l'instaurazione del presente giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 25 novembre 2021.