Con l'ordinanza n 22302/2024, pubblicata il 7 agosto 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente nelle opposizioni a precetto.
Mercoledi 28 Agosto 2024 |
IL CASO : Sulla scorta di un'ordinanza di inibitoria emessa dal Tribunale nei confronti di una società straniera, la creditrice notificava a quest'ultima atto di precetto, che veniva opposto.
Nell'atto di precetto, l'intimante eleggeva domicilio in Milano, mentre il giudizio di opposizione a precetto veniva incardinato dalla società intimata innanzi al Tribunale di Torino.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, oltre a contestare nel merito l'opposizione, eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano, nel cui circondario aveva eletto domicilio.
Deduceva che nell’atto di precetto era stato eletto domicilio a Milano in quanto in tale sede la società opponente aveva gli unici beni e crediti pignorabili in Italia.
In risposta all'eccezione della convenuta opposta, l'attrice opponente contestava l’eccepita competenza del Tribunale di Milano, sostenendo che presso il circondario di tale ufficio giudiziario non aveva sede alcun suo debitore e che la competenza doveva radicarsi presso il foro di Torino, sia perché essa aveva sede a Torino sia alla luce del criterio residuale del forum rei.
Secondo l’attrice, l’elezione di domicilio a Milano era strumentale, potendo il creditore procedente dichiarare la residenza o eleggere il domicilio ai sensi dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. esclusivamente nel Comune ove aveva luogo il giudice competente per l’esecuzione. In altri termini, il creditore poteva validamente eleggere domicilio in un Comune soltanto a condizione che lì si trovassero beni o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione. Evidenziava, inoltre, che la creditrice non aveva adempiuto all’onere della prova su di essa gravante, non avendo provato che vi erano a Milano beni ad essa appartenenti su cui eseguire il pignoramento.
Ritenendo il giudice del Tribunale torinese correttamente effettuata l'elezione di domicilio dell'intimante nel circondario del Tribunale di Milano, il giudizio si concludeva con l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla opposta.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione dalla debitrice-opponente, ha ritenuto infondato il ricorso da quest’ultima promosso avverso il provvedimento del Tribunale, confermando la competenza del Tribunale di Milano a decidere sull'opposizione a precetto.
I giudici della Suprema Corte, nel decidere, hanno ribadito il principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020).
Sulla scorta di tale principio, gli Ermellini hanno osservato:
1. se nell’atto di precetto, il creditore ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio, ai sensi dell’art. 480 comma 3 c.p.c., deve presumersi che nella circoscrizione del luogo prescelto vi siano beni del debitore che possono essere sottoposti ad esecuzione;
2. nel caso di contestazione da parte del debitore della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio effettuata dal creditore con l'atto di precetto, sostenendo che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l’opposizione preventiva all’esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato;
3. in questi casi è onere del creditore fornire la prova che l’elezione di domicilio non era «anomala» e che, nel circondario del luogo prescelto, avrebbe potuto iniziarsi l’esecuzione forzata contro il debitore precettato;
4. che sia data prova della esistenza di ipotetici crediti, o di altri beni staggibili, e sia individuato il fatto genetico degli stessi. Nessun rilievo può, invece, assumere il fatto che detti ipotetici crediti siano effettivamente esistenti e non ancora estinti.
Nel caso di specie, hanno concluso, il Tribunale ha accertato che dalla documentazione prodotta dalla creditrice si evinceva la prova dell’esistenza di alcuni partner commerciali della società esecutata che era ragionevole ritenere potessero risultare debitori di quest’ultima e che, quindi, ciò faceva ragionevolmente presumere che la debitrice opponente aveva, nel Comune di Milano, diversi debitori da sottoporre ad esecuzione ex art. 543 c.p.c., per cui l’elezione di domicilio effettuata nel precetto era idonea a radicare la competenza del Tribunale di Milano. Da qui il rigetto del ricorso.
Cassazione civile ordinanza 22302 2024