Con l'ordinanza n. 3050/2021 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione della decorrenza del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Giovedi 25 Marzo 2021 |
Il caso: L'avv. Tizio adiva il tribunale, chiedendo la liquidazione del compenso per l'attivita' di difesa svolta nell'ambito di un giudizio penale a carico di Caio, ammesso al gratuito patrocinio.
Con decreto, il Giudice monocratico liquidava il compenso per la sola attivita' di studio della pratica, pari all'importo di Euro 225,00, oltre accessori; Tizio proponeva opposizione volta ad ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attivita' di introduzione e istruzione della causa, che veniva respinta dal tribunale, sull'assunto che, alla data dell'udienza del 28.9.2017, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione.
L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 109, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
a) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 109, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata (o e' pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi;
b) la norma sancisce la retroattivita' degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza; far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilita' di influire;
c) nel caso in esame la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata prima dell'udienza, per cui la pronuncia impugnata, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell'ordine, e' incorsa nella violazione denunciata.