Con circolare n. 42 dello scorso 11 marzo1, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti circa la proroga del congedo obbligatorio e di quello facoltativo, per l'anno 2021, dei padri lavoratori dipendenti, recependo le novità introdotte dalla legge di bilancio 20212.
Quest'ultima, infatti, ha previsto una serie di misure in favore della famiglia ed in particolare, all'articolo 1, comma 363, lett. a), ha statuito che la misura sperimentale del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, debba applicarsi anche alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti che si realizzano dal primo gennaio al trentuno dicembre 20213.
E' stato, inoltre, esteso da sette a dieci giorni il congedo parentale obbligatorio da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del nascituro o dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di, rispettivamente, adozione o affidamento nazionale o internazionale del minore. In tal modo, l'Italia si è adeguata a quanto disposto dalla Direttiva europea 2019/1158, la quale ha imposto il termine minimo di congedo in occasione della nascita di un figlio, in particolare statuendo, all'art., 4, che gli Stati membri, entro agosto 2022, devono adottare tutte le misure necessarie a garantire che il padre abbia diritto ad un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi4.
La circolare Inps ha chiarito la misura debba applicarsi anche in caso di morte perinatale. A tal proposito, nel provvedimento viene chiarito che, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e delle definizioni utilizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale”, deve intendersi il lasso di tempoi “compreso tra l'inizio della ventottesima settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore”.
Tuttavia, in linea con il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha ritenuto che la tutela debba essere estesa alla morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
Il congedo può essere fruito anche nelle ipotesi di:
- figlio nato morto dal primo giorno della ventottesima settimana di gestazione (in tal caso, il periodo di cinque mesi entro il quale poter fruire dei giorni di congedo, decorre dalla nascita del figlio che, in questa ipotesi, coincide anche con la data di decesso);
- decesso del figlio nell'arco dei suoi primi dieci giorni di vita (nel computo deve comprendersi il giorno della nascita).
Inoltre, l'art., 1, comma 363, lettera c), della legge su citata, ha altresì prorogato, per l'anno in corso, la possibilità per il padre di “fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima”.
Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse delineate nella circolare Inps n. 40/2013, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e n. 181/2013, per i lavoratori del settore agricolo. E pertanto: sono tenuti alla presentazione della domanda5 soltanto i lavoratori per i quali il pagamento dell'indennità è erogato direttamente dall'Inps ( i lavoratori stagionali, gli operai agricoli, i lavoratori dello spettacolo, saltuari o a termine, gli addetti ai servizi domestici e familiari).
Per i lavoratori le cui indennità siano anticipate dal datore di lavoro, è fatto obbligo di comunicare a quest'ultimo, in forma scritta, la fruizione del congedo, specificando le date con almeno due settimane di anticipo; se richiesto in concomitanza con la nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto della madre. Il datore provvederà, attraverso il flusso Uniemens6, alla comunicazione all'Inps, delle giornate di congedo.
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Note
1. “Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021. Ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio”.
2. Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i giorni di congedo obbligatorio rimangono sette, anche qualora si portino a compimento nei primi mesi del 2021.
4. Con la L. n. 92 del 2012, inizialmente, era stato previsto l'obbligo, per i neo papà, di assentarsi per un massimo di due giorni; la L. n. 232 del 2016 ha portato, a decorrere dal primo gennaio 2017, il numero di congedo da due a quattro; successivamente la L. n. 145 del 2018, ha esteso i giorni a cinque. Infine con la legge di bilancio del 2020, si è arrivati a sette giorni.
5. Online, sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato; tramite contact center al numero 803156, da rete fissa o allo 06.164.164, da rete mobile; od anche presso gli enti di Patronato e intermediari dell'Istituto.
6. Sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, operativo dal !° gennaio 2010.