Con l’ordinanza n. 7125/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul soggetto tenuto al pagamento delle spese legali nel caso in cui il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
Venerdi 26 Marzo 2021 |
Come è noto, affinchè possa essere considerata valida e rituale, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, la costituzione del ricorrente è necessario che il difensore sia munito della procura alle liti c.d. speciale, che deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima che venga notificato il ricorso.
Inoltre, l’avvocato che sottoscrive il ricorso deve essere iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati all’esercizio del patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. La mancanza dei suddetti requisiti comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
IL CASO: Un assicurazione alla quale era stato notificato un ricorso per cassazione promosso avverso una sentenza della Corte di Appello, nel resistere nel giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore per proporre l’impugnazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che la procura alle liti contestata era generica, consistendo in un testo che viene usualmente utilizzato per il conferimento del mandato al legale per la difesa tecnica nei giudizi di merito, non contemplava la volontà di impugnare per cassazione e non conteneva nessun riferimento espresso alla sentenza impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione formulata dall’assicurazione, controricorrente, e dichiarato il ricorso inammissibile.
Gli Ermellini, hanno ricordato l’orientamento della stessa giurisprudenza dalla Cassazione secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass., 1, n. 4069 del 18/2/2020; Cass., L, n. 28146 del 5/11/2018).
Stante l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti, i giudici della Suprema Corte hanno posto a carico dei legali del ricorrenti il pagamento delle spese legali, essendo il ricorso per cassazione attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, e su di lui, e non sulla parte, grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.