Con l'ordinanza n.14474 del 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione chiarisce come debba essere rilasciata la procura alle liti nell'ipotesi di ricorso in Cassazione e quali siano le conseguenze in caso di inesistenza della procura stessa.
Giovedi 30 Maggio 2019 |
Il caso: La Corte d'appello di Catanzaro, rigettando l'appello proposto da F.P., LS. L.C., confermava la decisione di primo grado che ne aveva respinto la domanda di condanna di una Compagnia di assicurazione. al pagamento di indennizzo assicurativo per i danni subiti da immobile di loro proprietà.
I soccombenti ricorrono per la cassazione della sentenza di secondo grado, e la compagnia di assicurazione deposita controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in difetto di valida procura, avendo il legale sottoscritto il ricorso in forza di «procura a margine dell'atto di appello».
Gli Ermellini, nel dichiarare la inammissibilità del ricorso, ribadiscono alcun principi in tema di procura alle liti:
a) nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. (a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati;
b) ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ., è essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata;
c) per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, vige il principio per cui «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
d) nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che quindi assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
Esito: condanna del legale al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.