Indennita’ di accompagnamento: irrilevante per la proponibilita’ della domanda la “spunta” sul certificato medico.

Indennita’ di accompagnamento: irrilevante per la proponibilita’ della domanda la “spunta” sul certificato medico.
Giovedi 30 Maggio 2019

L’Inps ha sostenuto che la domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento non sia validamente proposta allorquando non risulta flaggata una delle due opzioni sul certificato medico on line relative alle condizioni sanitarie necessarie per ottenere la prestazione assistenziale; l'Istituto, in data 08.03.2019, ha provveduto ad inviare un documento di indirizzo ai propri funzionari per i giudizi di ATPO ex art. 445 bis cpc con il quale invitava:

1) i funzionari in giudizio tra l'altro dopo la dovuta verifica interna / amministrativa, ad eccepire la carenza / mancata presentazione della domanda; difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa; il difetto di tempestiva introduzione dell'atpo nei sei mesi dal ricevimento del verbale; la mancanza del requisito dell'età all'atto della presentazione della domanda;

2) nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse disattendere l'eccezione sollevata, gli stessi sono obbligati a presentare il dissenso, non più quindi esclusivamente proposto per soli motivi sanitari ma anche per motivazioni extrasanitari;

3) infine, l'istituto ORDINA agli uffici liquidatori di non provvedere al pagamento della prestazione laddove sia verificata la mancanza dei requisiti sopraindicati, anche se non è stata proposta l'eccezione o il dissenso, e vi fosse stato un DECRETO DI OMOLOGA FAVOREVOLE AL RICORRENTE.

Alla luce di ciò l’Inps non solo ha eccepito l’improcedibilità della domanda per atpo ex art. 445 bis cpc allorquando il certificato medico non presenti la c.d. spunta sul certificato medico, ma si è anche rifiutata di effettuare la liquidazione della pratica anche quando  il Tribunale dopo aver ammesso la CTU ha omologato il risultato positivo dell’accertamento medico-legale.

La Sentenza della Suprema Corte n. 14412 del 27 maggio 2019 pone fine alla questione sopra evidenziata ritenendo che la mancata spunta non determina l’improponibilità, l’improcedibilità della domanda giudiziaria ed infatti scrive. “ Nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda ,ma cio’ di cui si discute è se la mancata, completa compilazione della stessa – ed in particolare del certificato medico ,rilasciato su modulo predisposto dall’ INPS nel quale pur essendo segnalato che il certificato era rilasciato ai fini dell’invalidità,non era stata barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento – possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda con la conseguente improcedibilità del ricorso giudiziario in applicazione dell’art 443 cpc … La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità , nulla aggiunge con riferimento  all’indennità di accompagnamento , ma il modello predisposto dall’ INPS reca la dicitura “ persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, oppure “ persona che necessita di assistenza continua non essendo n grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma la spuntatura di una di dette ipotesi non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta…

Osserva , dunque , il collegio che la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda.

Pur nella consapevolezza di voci difformi nell’ambito di questa corte ( cfr da ultimo Cass ord. n. 17764/2018 , fatta salva l’eventuale sussistenza , nella fattispecie esaminata nel citato precedente , di circostanze di fatto diverse rispetto a quanto accertato nel caso qui in esame ) ritiene il Collegio che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’ INPS o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda , essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Già la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2196/2019 aveva escluso la necessità della spunta sul certificato medico on line inviato all’ INPS ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria , il collegio napoletano cosi’ scrive :” in conclusione ritiene il Collegio che in base alla  normativa applicabile al caso di specie, deve escludersi che particolari e precise “diciture”costituiscano un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa “.

Alla luce della sentenza della Suprema Corte esaminata, assume un notevole significato l’orientamento espresso in questi ultimi mesi dal Tribunale di Napoli Nord che ha più volte accolto le domande di condanna al pagamento delle prestazioni assistenziali dopo essersi svolto il giudizio per A.T.P e ,questo, conclusosi positivamente per il ricorrente . Nella sentenza n. 3465/2018 il Tribunale di Napoli Nord ( si trattava di un’azione di condanna al pagamento dei ratei per un ‘indennità di accompagnamento ) scrive espressamente : “l’INPS, al contrario non ha provato la sussistenza di fatti estintivi /impeditivi della domanda, limitandosi ad allegare la circostanza della omessa presentazione della domanda amministrativa per il conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento ). L’eccezione d’improponibilità della domanda sollevata dall’INPS in questa sede non può essere accolta .” In conclusione può affermarsi che le problematiche riguardanti il certificato medico on line inviato all’ INPS ed allegato al modulo di domanda necessario per la presentazione delle richieste di prestazioni assistenziali non sono rilevanti ai fini della procedibilità di un’eventuale domanda giudiziaria perché riguardano semplici valutazioni di un sanitario.  

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.14412/2019

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