Coloro che accettano il 730 precompilato, senza apportare modifiche, potranno restare sereni e non preoccuparsi di poter essere convocati dall’Agenzia delle Entrate per eventualmente chiarire e documentare.
Giovedi 30 Maggio 2019 |
Quando il Mod. 730 trasmesso online, è conforme a quello ricevuto telematicamente, il contribuente non avrà nessun obbligo di esibire le ricevute di pagamento che attestano oneri detraibili e deducibili, perché i dati indicati nel modello ricevuto sono già stati riscontrati dall’Agenzia delle Entrate.
Gli avvisi e le convocazioni dell’Agenzia delle Entrate non devono però destare preoccupazioni, quando si ha certezza che gli oneri aggiunti sono nei limiti e rispettano le regole previste dalla legge. A tal fine è utile confrontarsi con professionisti abilitati.
Le ultime novità, per la compilazione del modello 730, riguardano la cosiddetta “compilazione assistita”.
Per snellire la compilazione della dichiarazione 730, e fare simulazioni, il software dell’Agenzia consente di aggiungere o rimuovere, un onere detraibile o deducibile, che non è presente nel modello precompilato, e confrontare le risultanze finali di debito o credito d’imposta, dopo la modifica apportata. È quindi possibile togliere, modificare o integrare i dati delle spese già precompilate e procedere poi, a confermare le modifiche effettuate.
Alcuni casi di cancellazione dei dati precompilati possono riguardare la determinazione di non rendere utilizzabili, in osservanza del sistema di tutela della privacy, alcune spese e, tra queste, per esempio, quelle relative alle spese universitarie, quelle delle rette per la frequenza degli asili nido, quelle relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.
Per cancellare questi dati, e far sì che non vengano più inseriti nella precompilata, è necessario presentare apposita domanda di opposizione. Per conoscere i termini per la comunicazione e le modalità per la rimozione, è opportuno leggere l’apposita pagina web dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda di opposizione.
È opportuno chiarire che dopo aver presentato la domanda di opposizione, nulla è compromesso e sarà possibile chiedere, successivamente, il reinserimento dei dati oggetto di opposizione.
La dichiarazione precompilata già trasmessa può essere rettificata e integrata, se ci si accorge di aver commesso un errore nella fase di compilazione che comporta un maggior credito, un minor debito o saldo d’imposta, oppure che non cambia l’importo finale e si vuole soltanto modificare e precisare i alcuni dati precedentemente comunicati.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sui social; è presente infatti una pagina su Facebook che fornisce ulteriori precisazioni e chiarisce che coloro che hanno già inviato la dichiarazione precompilata 2019, ma si sono accorti di aver commesso un errore, possono annullare il modello 730 già trasmesso e procedere con l’invio di un nuovo modello 730, nel lasso di tempo che va dal 28 maggio al 20 giugno 2019. Bisogna, comunque, fare attenzione e accertarsi che risulti la conferma dell’invio del nuovo modello, onde evitare che la dichiarazione possa risultare omessa. La pagina social di Facebook.
Altre correzioni, dopo tale data, sono possibili ma soltanto rivolgendosi a professionisti abilitati o a un Caf. Il contribuente, con l’intervento dei soggetti abilitati di cui innanzi, può scegliere se presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730, con tutti i dati completi. In tal caso dovrà indicare nel frontespizio, il codice “1” nell’apposita casella “730 integrativo”.
La modifica e, quindi, l’integrazione o la rettifica del modello 730 è possibile solamente se presentato per il tramite di un professionista abilitato o di un Caf, per il controllo della conformità dell’integrazione e della documentazione a supporto.
Nel caso in cui l'assistenza sul Mod. 730 originario sia stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato, tutta la documentazione relativa al modello 730 precedentemente presentato.
In alternativa a quanto innanzi è possibile presentare un modello diverso, ovvero il Modello Redditi Persone fisiche 2019, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Questo nuovo modello può essere presentato entro il 30 settembre, se la dichiarazione correttiva è nei termini oppure, se relativa all’anno precedente, l’integrativa va presentata entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 2019.
Può capitare anche di dover correggere il Mod. 730 relativo a più anni precedenti. Anche questo è possibile, ma nel limite massimo del il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.
La possibilità di correggere un modello 730 è possibile anche a seguito di ricevimento di lettera di invito dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire tutta la casistica prevista per la correzione di errori, si rinvia alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate: Correzione del Modello 730/2019.
dottore commercialista