Se più soggetti sono disgiuntamente legittimati a far valere in giudizio la lesione di un diritto, come nel caso di più condomini, l’esperimento da parte di uno solo di essi della mediazione obbligatoria è sufficiente a rispettare la condizione di procedibilità ai fini della prosecuzione del processo.
Mercoledi 20 Dicembre 2023 |
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34714 del 12 dicembre 2023.
Il caso: Nel 2014 alcuni condomini del Condominio Alfa convenivano dinanzi al Tribunale il condomino Tizio per la riduzione in pristino di un muro condominiale sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva.
Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori; su appello del convenuto che lamentava l’irrituale espletamento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte di appello accoglieva la prima censura e dichiarava improcedibile la domanda.
Gli attori soccombenti ricorrono in Cassazione, lamentando che erroneamente ex art. 5 d.lgs. 28/2010 la Corte distrettuale aveva ritenuto necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.
La Cassazione, nel ritenere fondata la censura, osserva che:
a) nel caso in esame si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà);
b) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati;
c) il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati: in tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).
Cassazione civile sentenza 34714 2023