Si segnala la sentenza n. 122/ 2024 nella quale il Tribunale di Nocera Inferiore si pronuncia in merito alla applicabilità o meno alla procedura di mediazione dell'art. 1132 c.c che consente al condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza del Condominio.
Lunedi 24 Giugno 2024 |
Il caso: Tizio citava in giudizio il Condominio Alfa innanzi al Tribunale al fine di sentir dichiarare nulla e/o annullabile, previa sospensione, per contrarietà agli artt.1132 c.c. e 2377 c.c. la delibera adottata dall'assemblea relativamente alla approvazione della spesa complessiva della mediazione svoltasi contro altra condomina.
A sostegno della propria domanda, chiariva che:
quando era stato,con precedente delibera, approvato l'intervento del Condominio nel giudizio contro lo stesso instaurato da altra condomina, egli stesso aveva, con comunicazione regolarmente ricevuta, espressamente dissentito alla lite, chiedendo di separare la propria responsabilità da quella del Condominio ai fini del riparto dellespese, nel caso di soccombenza;
il giudizio in questione non veniva però proseguito, in quando in sede di mediazione obbligatoria il condominio e la condomina attrice pervenivano ad accordo transattivo,con cui il condominio si accollava altresì le spese di mediazione da quest'ultimasopportate;
nonostante la ricezione della comunicazione, allorquando con la delibera impugnata si procedeva a suddividere l'importo dovuto per le spese di cui al predetto accordo transattivo, il ricorrente veniva incluso nel prospetto divisionale.
Si costituiva il Condominio, che contestava la domanda, eccependo, in particolare, la mancata applicazione del disposto dell'art 1132 c.c. ai casi di accordo bonario precedente all'instaurazione di una controversia.
Il Tribunale intestato, nel ritenere infondata la domanda attorea, precisa che:
a) l' art 1132 c.c. al comma 1 stabilisce che "Qualora l'assemblea dei condomini abbiadeliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condominodissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propriaresponsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'attodeve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notiziadella deliberazione";
b) la norma in esame consente a ciascun condomino che non acconsenta alla partecipazione del Condominio ad una lite, nel caso di delibera favorevole della maggioranza, di esprimere il proprio dissenso, derogando, così, al principio per cui l'operato dell'amministratore vincola, altrimenti, tutti i condomini;
c) il dato letterale della norma chiarisce ogni dubbio circa l'applicabilità alla fase stragiudiziale (benché obbligatoria) della mediazione, specificando che l'applicazione del disposto del medesimo art 1132 c.c. si applica in caso di "soccombenza" del Condominio: ma l'ipotesi di "soccombenza", non è contemplata dall'istituto della mediazione e ne è, anzi, incompatibile; la soccombenza, infatti, si ha nel caso in cui un terzo, estraneo rispetto alla lite, imponga ai litiganti una soluzione, che veda accolte le doglianze di una parte e rigettate, invece, quelle dell'altro;
d) nella mediazione (e nell'accordo transattivo che ne consegue) sono invece le parti a dirimere la controversia prima ancora che la stessa sorga e la circostanza che ciascuna parte, nel sottoscrivere l'accordo conciliativo, ponga in atto "reciproche rinunce" non può, in relazione alla proporzione delle singole rinunce, permettere di ritenere una parte soccombente rispetto all'altra.
Tribunale Nocera Inferiore sentenza 122 2024