“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”.
Mercoledi 24 Marzo 2021 |
A) Premessa.
La Legge n. 44/99 consolida lo sfavore del legislatore verso le pratiche estorsive ed usurarie, come già avvenuto in occasione della legge 108/1996 istituente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14), destinato all'erogazione di mutui per i soggetti vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale, nonché il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15).
Ulteriori benefici in favore delle vittime dell’usura, sono previsti all’art. 20 e tra questi rientra:
la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari (nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva) per la durata di trecento giorni;
la sospensione di due anni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
la sospensione, per la durata di due anni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Tra i beneficiari di tali interventi, rientrano (art. 1) gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione lesi da richieste estorsive, intimidazione o ritorsione per non aver aderito a tali richieste e che pertanto abbiano subito "un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".
I benefici ex art. 20 della Legge 44/1999, sono concessi, inoltre, alle seguenti condizioni
la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi;
al tempo dell'evento e successivamente, non risulti la vittima sottoposta a misura di prevenzione;
il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano state riferite dalla vittima all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
B) Connessioni tra le previsioni ex art. 20 L. 44/1999 e le disposizioni di Banca d’Italia sulla segnalazione nella Centrale dei Rischi operata da un Istituto di credito (in questo caso) in danno della vittima dell’usura.
E’ utile segnalare che il provvedimento di applicazione dell'art. 20 della legge in commento, va richiesto al Procuratore della Repubblica competente del procedimento penale, per il tramite della Prefettura.
Orbene, ci si domanda se nelle misure in favore della vittima dell’usura, rientrerebbe anche la possibilità di vedersi “cancellare” dagli elenchi dei cosiddetti “cattivi pagatori” tenuti da Banca d’Italia.
La questione non è irrilevante anche se di non ampia portata nell’esperienza degli operatori del settore bancario.
La questione riferisce alla possibilità di far assorbire, anche attraverso una interpretazione della norma, tra le misure esplicitamente indicate nell’art. 20 della Legge 44/1999 anche l’eventuale diritto alla sospensione della segnalazione per il soggetto che beneficia del decreto prefettizio e conseguentemente, possa riconoscersi il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal soggetto segnalato in Centrale dei Rischi in dipendenza della mancata sospensione della segnalazione.
C) Effetti del Decreto Prefettizio in capo alla vittima dell’usura. Esplorazione sul possibile ampliamento delle previsioni ex lege circa la revoca delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi.
L’art. 20 della legge 44/1999 è norma che introduce un beneficio per il soggetto che sia, o si supponga sia stato, vittima dell’usura. Un beneficio di cui egli può godere anche nella pendenza delle indagini volte ad accertare la reale sussistenza della fattispecie delittuosa e che si traduce, come anticipato, nella sospensione di termini posti a suo carico per provvedere a determinate categorie di pagamenti, ovvero ad altri “adempimenti amministrativi”, ovvero di atti emessi nei suoi confronti ed aventi “efficacia esecutiva”. Tuttavia, trattandosi di norma evidentemente eccezionale, essa ha una portata applicativa che non può essere ampliata al punto di prevedere, sempre e comunque, un intervento da parte dell’intermediario finanziario in revoca alle segnalazioni già rivolte in danno del mutuatario nel circuito interbancario (CR). La norma in commento è insuscettibile di essere interpretata in forma estensiva in modo da far discendere dal decreto prefettizio, oltre che sospensioni di termini a favore del soggetto vittima di usura, anche obblighi di non facere a carico di terzi come, appunto, intervenire in revisione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi.
Si deve ritenere che in pendenza del decreto prefettizio l’intermediario non è gravato da un simile obbligo così esteso ed omnicomprensivo. A ben osservare, l’unico dovere di astensione dal procedere alle segnalazioni in Centrale dei Rischi riferirebbe solo a quelle segnalazioni successive alla promulgazione del decreto prefettizio che accoglie le istanze (accordando i suddetti benefici) promosse dalla vittima del reato. Invero, gli intermediari, rispetto a nuove posizioni debitorie sorte successivamente dal decreto prefettizio (segnatamente nuovi ratei di mutuo ipotecari), esposizioni che diverrebbero in thesi esigibili nel periodo di vigenza del decreto e il cui termine di scadenza è appunto sospeso, come effetto delle disposizioni normative, dovrebbero, appunto, non procedere ad alcuna segnalazione in Centrale dei Rischi.
Il divieto di effettuare la segnalazione, tuttavia, non trova la sua fonte diretta e immediata nel decreto del Prefetto, ma è semplice conseguenza della circostanza che, a causa dell’effetto sospensivo dei termini di pagamento delle rate di mutuo in scadenza, rispetto a queste ultime non può dirsi ancora maturato il presupposto sostanziale che consente la segnalazione secondo la normativa di riferimento (ossia che il debito sia scaduto e non onorato).
D’altra parte, dal decreto prefettizio non solo non vi è letterale previsione per gli intermediari di precludere ad essi il dovere di segnalazione in Centrale dei Rischi del nominativo del proprio cliente per posizioni da tempo scadute e già oggetto, in passato, di segnalazione ma che anzi, al contrario, la conferma delle segnalazioni deve ritenersi un atto dovuto in quanto assolve ad una speciale funzione informativa assolta dalla Centrale dei Rischi, e posta evidentemente al servizio di un interesse generale.
Immaginando che improvvisamente il nominativo di un debitore che risulta insolvente da molti anni cesserebbe di apparire nei sistemi informativi, senza che venga però fornita da parte dell’intermediario alcuna evidenza delle ragioni che hanno determinato la cancellazione di tale segnalazione sarebbe, oltre che inspiegabile, anche motivo di censura in danno dello stesso intermediario. Infatti, se l’intermediario procedesse alla revoca di una precedente segnalazione indurrebbe coloro che consultano la Centrale dei Rischi a credere, erroneamente, che la segnalazione è cessata perché il debitore ha provveduto ad adempiere, mentre invece così non è, avendo il debitore solo diritto a godere, temporaneamente, della sospensione delle procedure coattive intraprese dall’intermediario per il recupero del proprio credito.
D) Conclusioni.
E’ possibile affermare, quindi, che il decreto prefettizio non cancella il debito scaduto nei confronti degli intermediari, ma permette al debitore (vittima di usura) solo di beneficiare, temporaneamente, del blocco delle azioni esecutive già avviate, non ha alcun senso logico una mancata conferma della segnalazione delle posizioni già scadute e precedentemente censite a sofferenza, appunto perché queste posizioni restano tali, ed è necessario che il sistema bancario nel suo complesso ne venga comunque reso edotto.
A queste conclusioni è giunto anche l’Arbitro Bancario e Finanziario, collegio di Napoli, con la decisione n. 1462 del 15 dicembre 2010.
ABF Decisione 1462 15 dicembre 2010